LESA 1
Incarto n. 10.2006.595 DA 4613/2006
Bellinzona 31 luglio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1 ,
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 23 agosto 2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la recinzione esistente sulla sua destra fuoriuscendo poi di strada terminando la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 23 agosto 2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguita con decreto d’accusa del 11 dicembre 2006 n. 4613/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 31 luglio 2007, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non contesta l’infrazione alle norme della circolazione ma chiede il proscioglimento della sua assistita dall’accusa di guida in stato di inattitudine. In effetti agli atti non vi sono elementi che possano permettere di concludere che l’imputata aveva avuto dei sintomi di stanchezza prima dell’incidente. Nonostante ella abbia dichiarato di essere stata vittima di un colpo di sonno, nemmeno questo fatto può essere ritenuto certo in quanto ella non si ricorda esattamente quello che è successo. Inoltre postula una massiccia riduzione della multa;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, a __________ il 23 agosto 2006, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la recinzione esistente sulla sua destra fuoriuscendo poi di strada terminando la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;
e la proscioglie dall’accusa di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. 4613/2006 dell’11 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale