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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2007 10.2006.583

4 settembre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,554 parole·~8 min·5

Riassunto

Omettere di versare gli alimenti alla propria figlia.

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.583 DA 4290/2006

Bellinzona 4 settembre 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 tirocinante insegnante di tennis difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________ (__________1996) e per essa a CIVI1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 13 luglio 1998 della __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 29'044.75 per il periodo 01.02.2004 – 31.10.2006;

                                        fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 novembre 2006 n. 4290/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 29'044.75, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                      4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 novembre 2006;

indetto                               il dibattimento 4 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal difensore DI 1, nonché la signora __________ per la parte civile, CIVI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa, con il risarcimento dell’importo ivi indicato;

                                        il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato, in primis, in ordine, con richiamo alle sentenze DTF 121 IV 272 e 126 IV 131 perché la querela non è tempestiva, in secondo luogo poiché gli atti fanno stato dell’impossibilità oggettiva da parte dell’accusato di far fronte al pagamento (nemmeno a parte) del contributo, non raggiungendo le sue entrate nemmeno il minimo vitale LEF.

                                        In via subordinata, nella denegata ipotesi di una condanna, la difesa postula che la pena, sospesa condizionalmente, sia limitata a 10 aliquote giornaliere di fr. 15.— l’una. In ogni caso le pretese di parte civile devono essere rinviate al foro civile perché necessitano di ulteriori approfondimenti, visto che vi sono errori nel calcolo delle indicizzazioni e nella pretesa non sono stati considerati i 250 Euro versati nell’aprile 2004;

                                        la parte civile in replica e la difesa in duplica;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________ (__________1996) e per essa alla CIVI 1, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 13 luglio 1998 della __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 29'044.75 per il periodo 01.02.2004 – 31.10.2006?

                                    2.  In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che in data 6/10 settembre 2007 la parte civile ha inoltrato tempestiva richiesta di motivazione della sentenza;

                                        da qui le presenti motivazioni

considerato                        in fatto e in diritto:

                                        che in forza della sentenza di divorzio __________ 1998 della __________ l’accusato è chiamato a versare mensilmente alla ex moglie, per titolo di contributo di mantenimento a favore della figlia __________ (1996),                                                         fr. 800.-- sino al compimento del sesto anno di età, fr. 1'000.-- dal settimo fino al compimento del sedicesimo anno di età e fr. 1'300.-- dal diciassettesimo al compimento del diciottesimo anno di età, riservato l’art. 277 cpv. 2 CC;

                                        che a far tempo dal 1. febbraio 2004 l’CIVI 1 (in seguito: CIVI 1) anticipa, nei limiti degli importi fissati dal Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli minorenni, l’alimento per la figlia __________ alla di lei madre signora __________;

                                        che constatata l’impossibilità di recuperare anche solo parzialmente presso il debitore gli importi anticipati, in data 18 marzo 2005 CIVI 1 ha sporto querela nei suoi confronti: querela sfociata nell’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento;

                                        che l’art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo;

                                        che CIVI 1 è senz’altro legittimato all’inoltro della querela in virtù degli art. 217 cpv. 2 CP e 8 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli minorenni del 18 maggio 1988;

                                        che giusta l’art. 31 CP il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato; la norma riprende nella sua sostanza l’art. 29 vCP in vigore sino al 31 dicembre 2006;

                                        che in materia di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP),  qualora il debitore ometta colpevolmente di fornire durante un certo tempo e senza interruzione gli alimenti o i sussidi dovuti, il termine di tre mesi per presentare querela inizia a decorrere solo dall’ultima omissione colpevole, ossia, ad esempio, dal momento in cui il debitore riprende i suoi versamenti o, per mancanza di mezzi, si trova senza colpa nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi (T. Bosshard, Basler Kommentar, vol II, n. 28 ad art. 217 CP, pag. 1116; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna, 2007, nota 1.7 ad art. 31 CP, pag. 130 e nota 2.2 ad art. 271 CP, pag. 552; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna, 2007, pag. 136, nota 1; DTF 126 IV 132 consid. 2a; 121 IV 175, regesto e consid. 2a);

                                        che la giurisprudenza ha tenuto a precisare che questo principio vale però solo nella misura in cui l’avente diritto era a conoscenza, o perlomeno era in grado di essere a conoscenza, dell’interruzione per omissione colpevole dei pagamenti o del fatto che l’obbligato si trovasse, senza sua colpa, nell’impossibilità (ad esempio per incapacità lavorativa) di fare fronte ai pagamenti (DTF 126 IV 132-133 consid. 2a; 121 IV 175 consid. 2a);

                                        che sulla base degli atti del Ministero Pubblico (doc. 4, verbale d’interrogatorio doc. 6, doc. 14), della documentazione prodotta dalla difesa il 3 settembre 2007 (doc. A-N), così come dalle risultanze dibattimentali, deve ritenersi assodato che a partire da metà dicembre 2003 l’accusato si è trovato senza sua colpa nell’incapacità di adempiere i suoi obblighi alimentari; incapacità (“Leistungsunfähigkeit”) che peraltro perdura a tutt’oggi;

                                        che con lettera 25 marzo 2004 l’accusato informava CIVI 1 di non essere più riuscito materialmente e oggettivamente a versare gli alimenti a partire dal 15 dicembre 2003, impegnandosi nondimeno a fare un versamento alla figlia di Euro 250.-- (ciò che ha poi fatto qualche giorno dopo) “nella speranza di poterlo mantenere regolare una volta al mese”;

                                        che da questo momento (fine marzo 2004) CIVI 1 era dunque a conoscenza sia dell’interruzione dei pagamenti sia della dichiarata incapacità dell’accusato di fare fronte compiutamente al pagamento dei contributi; avrebbe quindi potuto procedere agli accertamenti necessari per la determinazione della capacità economica dell’accusato, chiedendogli ad esempio di fornire i suoi dati fiscali (reddito accertato per il 2003 di complessivi euro 1'650.--), a seguito di che decidere per la querela, o rinunciarvi;

                                        che il termine di tre mesi per formulare querela decorreva in effetti, al più tardi, da fine marzo 2004. Inoltrata il 18 marzo 2005, la querela in oggetto si avvera manifestamente tardiva;

                                        che la querela penale costituisce un presupposto processuale “Prozessvoraussetzung”, ovvero una condizione dell’azione penale (Rehberg/Donatsch, Strafrecht I, 7a ed., Zurigo 2001, pag. 328; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, op. cit., pag. 132, nota 1). Pertanto, in difetto di valida querela l’azione penale non può attuarsi; se invece l’azione penale è già in atto, e la querela viene meno poiché dichiarata nulla o ritirata, il procedimento deve essere annullato (Stratenwerth/Wohlers, ibidem);

                                        che per tutto quanto precede, l’azione penale nei confronti del signor ACCU 1 deve essere dichiarata nulla;

visti                                   gli art. 1, 30, 31 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti;

dichiara                           nulla l’azione penale nei confronti di ACCU 1 per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento in difetto del presupposto processuale della validità della querela;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

Intimazione a:

      CIVI 1,  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La presente sentenza è definitiva.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      300.--         totale

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