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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.06.2007 10.2006.558

25 giugno 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,492 parole·~7 min·7

Riassunto

Abuso di impianti di telecomuncazioni

Testo integrale

1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.558 DA 4260/2006

Bellinzona 25 giugno 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         abuso di impianti di telecomunicazioni,

                                        per avere, per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per importunare __________ e __________, e meglio per avere, il 14.2.2006 tra le ore 00.50 e le ore 06.17, ripetutamente chiamato (almeno 23 volte complessivamente) con il cellulare n. __________ le utenze telefoniche __________, abitazione di __________ a __________, __________, abitazione di __________ a __________ e __________, panetteria __________ a __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 179septies CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4260/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla multa di fr. 200.-.

                                        2. Il rinvio delle parti civili al competente foro civile per qualsiasi pretesa di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 novembre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 25 giugno 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che con lettera 2 luglio 2007 l’accusato ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;

considerato                        che ACCU 1 è stato regolarmente citato al suo domicilio tramite lettera raccomandata 10 maggio 2007 per il dibattimento fissato per il 15 giugno 2007 alle 9.00;

                                        che con scritto 23 maggio 2007 l’accusato ha chiesto di essere autorizzato a non presenziare al dibattimento (nel contempo ha chiesto di essere giudicato in contumacia senza avvedersi che si tratta di tutt’altra questione);

                                        che con decreto 24 maggio 2007 questo giudice ha negato l’autorizzazione a non comparire, siccome tardiva e non giustificata, senza esprimersi sulla questione della contumacia essendo evidente che in caso di mancata comparsa si sarebbe proceduto in tal senso;

                                        che con istanza 29 maggio 2007 l’imputato ha ribadito la richiesta di essere giudicato in contumacia non potendo comparire il 15 giugno 2007 per motivi personali;

                                        che questo scritto è stato interpretato in favore dell’accusato come richiesta di rinvio del dibattimento;

                                        che quest’ultimo è stato fissato per il 25 giugno 2007 alle 9.00 e la comunicazione è stata regolarmente inviata il 31 maggio 2007 per raccomandata al domicilio dell’imputato, che l’ha ritirata il 1° giugno 2007 come risulta dalla verifica postale agli atti;

                                        che ACCU 1 non è comparso al dibattimento e che di conseguenza è stato giudicato in contumacia in applicazione dell’art. 277 CPP;

                                        che nel merito egli è accusato di avere per celia utilizzato abusivamente a più riprese tra le 0.50 e le 6.17 del 14 febbraio 2006 un impianto di telecomunicazione per importunare __________ e __________, segnatamente telefonando ripetutamente alle loro utenze telefoniche e a quella della Panetteria __________;

                                        che l’accusato ha lavorato per la Panetteria __________ come autista per tre mesi dal 9 dicembre 2004 al 9 marzo 2005, quando è stato licenziato;

                                        che dopo la conclusione del rapporto di lavoro l’imputato ha avviato una causa giudiziaria nei confronti dell’ex datore di lavoro, che era ancora in corso al momento dei fatti qui in esame;

                                        che nell’ambito della causa la Panetteria e Pasticceria __________ SA era patrocinata dall’avv. __________;

                                        che il cellulare utilizzato per telefonare ai querelanti era in uso alla moglie del prevenuto, il quale glielo aveva ceduto dopo averne acquistato un altro;

                                        che ACCU 1, in occasione del verbale del 17 marzo 2006, ha dapprima spiegato che il nuovo telefono è stato acquistato perché quello vecchio aveva delle anomalie tecniche e creava problemi sul lavoro;

                                        che in effetti agli atti vi sono dei bollettini di riparazione del 1996 indicanti come guasto il malfunzionamento del microfono, la caduta della linea durante la conversazione e l’invio del numero in memoria senza premere il relativo tasto;

                                        che questa documentazione è stata presa in considerazione il 27 gennaio 1997 dal Procuratore pubblico per emanare un non luogo a procedere concernente l’imputato per il medesimo titolo qui in discussione a seguito della querela di una singola persona;

                                        che l’accusato ha poi sostenuto di essere totalmente estraneo alle telefonate del 14 febbraio 2006 giustificandosi nel seguente modo:

                                        “Dal 12.02.2006 fino al 19.02.2006, unitamente a mia moglie abbiamo dormito tutte le notti a casa dei miei genitori a __________ in Via __________ (__________).

                                        Mia madre soffre di artrite deformante ed in quel periodo ha avuto una polmonite resistente ad attualmente si trova ricoverata in Ospedale a __________. La notte e la mattina ero a casa dei miei genitori e durante il pomeriggio ritornavo a casa a __________.

                                        La sera del 13/14.[02].2006, non ci trovavamo a __________ ma a casa dei miei genitori. Il telefonino è rimasto a casa lasciandolo sul tavolo acceso.

                                        Probabilmente la gatta abbastanza vivace l’ha fatto cadere e l’ha fatto attivare per queste telefonate anonime visto che era difettoso.

                                        Il pomeriggio del 14.02.2006 sono ritornato a casa ed ho trovato il telefonino per terra ed ho costatato che la batteria era scarica.”

                                        (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo 2006, pag. 2);

                                        che per l’art. 179 septies CP chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa;

                                        che le telefonate sono state fatte dal cellulare intestato alla moglie dell’accusato risulta dai tabulati agli atti (cfr. fattura Sunrise allegata al verbale 17 marzo 2006) e non è peraltro contestato (comprese quelle fatte ai genitori dell’avv. PR 1, che hanno rinunciato a sporgere querela);

                                        che tuttavia la giustificazione fornita dall’imputato non è assolutamente credibile: da un lato non vi è nessuna prova che il cellulare fosse ancora difettoso e non si comprende come mai, se vi erano inconvenienti così gravosi, si utilizzasse ancora l’apparecchio dopo averne acquistato uno nuovo (peraltro non risulta che dal 1996 fino al 2006 vi siano state altre persone che hanno querelato l’imputato per essere state disturbate), dall’altro lato è statisticamente altamente improbabile, se non impossibile, che fra tutti i numeri in memoria il cellulare abbia azionato solo e soltanto quelli dell’utenza mobile e fissa di CIVI 1, dell’utenza fissa di __________ e dell’utenza fissa della __________, nonché quella dei genitori dell’avvocato PR 1 (nella convinzione che il legale si trovasse lì dal momento che il suo numero privato non risultava sull’elenco telefonico del 2006), ossia proprio le persone con le quali si era in lite;

                                        che non può trattarsi né di una coincidenza né di un caso;

                                        che inoltre non si piega come dopo alcuni secondi di comunicazione la connessione venisse interrotta (appare improbabile che la gatta schiacciasse il relativo tasto, così come risulta incomprensibile che il telefono fosse ancora in uso se ad ogni connessione cadeva la linea dopo un attimo);

                                        che l’accusato è quindi autore colpevole del reato imputatogli;

                                        che la pena proposta dal Procuratore pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato, apparendo finanche mite;

visti                                   gli art. 106, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

dichiara                           ACCU 1

                                         autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4260/2006 del 20 novembre 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.

dà atto                             che nel decreto di accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  200.00            multa

                                        fr.                  550.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  950.00            totale

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