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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.06.2007 10.2006.556

13 giugno 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·638 parole·~3 min·3

Riassunto

Autocombustione di alcuni strofinacci imbevuti di liquido utilizzato per il trattamento delle pavimentazioni in legno (Tiroil)

Testo integrale

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.556 DA 3973/2006

Bellinzona 13 giugno 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1, (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di           incendio colposo,

                                           per avere, a __________ il __________, omesso di assumere le dovute precauzioni dopo aver utilizzato il prodotto Tiroil per il trattamento di pavimentazioni in legno e, meglio, per non avere controllato che tutti gli strofinacci usati per la tintura del pavimento fossero in luogo arieggiato e suddivisi tra loro, causando per negligenza un incendio dovuto all’autocombustione di almeno uno strofinaccio con danni rilevanti all’immobile;

                                           fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                           reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP;

perseguito                            con decreto d’accusa n. 3973/2006 di data 23 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                           1.  Alla multa di fr. 1'000.00 (mille). Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e i danni della natura (LLI).

                                          2.  Per ogni pretesa le parti civili CIVI 1, __________ e __________ sono rinviate al competente foro civile.

                                          3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

vista                                    l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 novembre 2006 dall'accusato;

indetto                                 il dibattimento 6 giugno 2007, al quale sono comparsi personalmente l’accusato e il suo difensore, il patrocinatore di parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 11 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                             le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;

sentito                                 il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                                 il difensore, il quale chiede il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo; rileva che l’istruttoria è stata lacunosa e che non è possibile escludere che all’origine dell’incendio della soletta a livello della mansarda vi siano altre cause;

sentito                                 da ultimo l'accusato;

posti                                    a giudizio i seguenti quesiti

                                           1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

                                           2.  Sulla pena e sulle spese

letti ed esaminati                  gli atti;

preso atto                            che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                     gli art. 222 cpv. 1 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                         ai quesiti posti;

dichiara                              ACCU 1

                                           autore colpevole di incendio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3973/2006 del 23 ottobre 2006.

condanna                           ACCU 1

                                           1.       alla multa di fr. 1'000.- (mille);

                                          1.1.    in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                          2.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 590.-.

comunica                           che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                                 sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                           Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                           Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

                                           Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                      a carico di ACCU 1

                                           fr.                   1000.00       multa

                                           fr.                     200.00       tassa di giustizia

                                           fr.                     390.00       spese giudiziarie

                                           fr.                  1590.00       totale