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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.06.2007 10.2006.536

12 giugno 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·827 parole·~4 min·2

Riassunto

Condurre l'autovettura in stato di ubriachezza (min. 2.02 - max 2.36 gr. per mille), recidivo.

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.536 DA 4042/2006

Bellinzona 12 giugno 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.36 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.89 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a Bellinzona il 16 settembre 2006;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 ottobre 2006 n. 4042/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                    2.       Alla multa di fr. 1'500.-.

                                    3.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                    4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

                                    5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 novembre 2006;

indetto                               il dibattimento 12 giugno 2007, al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 aprile 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede una massiccia riduzione della pena (sostituita in pena pecuniaria), anche per ciò che riguarda la multa, nonché che non sia pronunciata la revoca della precedente condanna (in via subordinata, se da espiare, da sostituire con pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità);

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto, a Bellinzona il 16 settembre 2006, l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.36 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.89 grammi per mille)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 26 settembre 2005?

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1., 3. e 4.1., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai quesiti posti sub 2 e 5;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2006 del 30 ottobre 2006;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 6'750.-- (seimilasettecentocinquanta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.--  (seicento);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81469),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'200.--         multa

                                        fr.                       250.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'600.--         totale

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