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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.05.2007 10.2006.498

10 maggio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·792 parole·~4 min·2

Riassunto

cagionare un danno al corpo di una persona, minacciarla, commettere vie di fatto e deteriorare la portiera di un autovettura colpendola con delle ginocchiate

Testo integrale

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.498 DA 3850/2006

Bellinzona 10 maggio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di    1.   lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, colpendolo al volto e in altre parti del corpo, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 così come attestato da certificato medico in atti;

                                   2.   vie di fatto,

                                        per avere, a __________, colpendolo con pugni sul viso, commesso vie di fatto contro CIVI 1;

                                   3.   danneggiamento,

                                        per avere, a __________, nelle circostanze di cui sub. 2, colpendola con ginocchiate ed ammaccandola, intenzionalmente deteriorato la portiera dell’automobile di CIVI 1;

                                   4.   minaccia,

                                        per avere, a __________, durante alcune telefonate, minacciandolo di morte, incusso spavento e timore a CIVI 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2006 n. 3850/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2006;

indetto                               il dibattimento 10 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i reati di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento, mentre si oppone al reato di minaccia perché la parte civile stessa ha detto di non aver dato troppo peso alle parole dell’accusato; chiede che si tenga conto delle attenuanti specifiche della violenta commozione dell’animo e del sincero pentimento e postula che venga inflitta la pena del lavoro di pubblica utilità da sospendere e si prescinda dalla multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  lesioni semplici

                                        1.2.  vie di fatto

                                        1.3.  danneggiamento

                                        1.4.  minaccia

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                        2.1. se può beneficiare delle attenuanti specifiche della violenta commozione dell’animo e del sincero pentimento.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 48, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3850/2006 del 10 ottobre 2006.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3850/2006 del 10 ottobre 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto                             che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      600.00       totale

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