CIVI 1
Incarto n. 10.2006.496 DA 3736/2006
Bellinzona 19 settembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, a partire dal mese di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della società “__________” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta effettuata sui salari dei dipendenti della società “__________” per un importo complessivo sottratto per l'anno 2004 di CHF 35'463.35;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270 LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa n. 3736/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 10'000.--.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005.
4. Al versamento alla parte civile CIVI 1 alla fonte dell'importo di fr. 35'463.35, a titolo di risarcimento.
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta il reato, ma in considerazione del nuovo diritto e della situazione in cui l’accusato ha operato e gli sforzi da lui compiuti per salvare la ditta e i posti di lavoro, chiede che al posto della pena detentiva vengano inflitte 20 aliquote giornaliere, che si prescinda dall’infliggere una multa (non più prevista dall’art. 270 LT) e non si revochi il beneficio della sospensione condizionale della precedente pena, subordinatamente si proceda alla sua conversione; per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo del decreto di accusa si rimette al prudente giudizio del giudice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005.
4. Se deve essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 1, che chiede il pagamento della somma di fr. 35'463.35 a titolo di risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LTributaria; 34, 42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3736/2006 del 9 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2'000.- (duemila);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005, ma l’ammonisce formalmente.
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 a titolo di risarcimento l’importo di fr. 35'463.35, dedotto quanto nel frattempo già versato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese di inchiesta
fr. 800.00 totale