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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.09.2007 10.2006.496

19 settembre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·828 parole·~4 min·5

Riassunto

Appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di società anonima

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.496 DA 3736/2006

Bellinzona 19 settembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

                                        per avere, a partire dal mese di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della società “__________” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta effettuata sui salari dei dipendenti della società “__________” per un importo complessivo sottratto per l'anno 2004 di CHF 35'463.35;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3736/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 10'000.--.

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005.

                                        4. Al versamento alla parte civile CIVI 1 alla fonte dell'importo di fr. 35'463.35, a titolo di risarcimento.

                                        5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 19 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta il reato, ma in considerazione del nuovo diritto e della situazione in cui l’accusato ha operato e gli sforzi da lui compiuti per salvare la ditta e i posti di lavoro, chiede che al posto della pena detentiva vengano inflitte 20 aliquote giornaliere, che si prescinda dall’infliggere una multa (non più prevista dall’art. 270 LT) e non si revochi il beneficio della sospensione condizionale della precedente pena, subordinatamente si proceda alla sua conversione; per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo del decreto di accusa si rimette al prudente giudizio del giudice;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005.

                                    4.  Se deve essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 1, che chiede il pagamento della somma di fr. 35'463.35 a titolo di risarcimento.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 270 LTributaria; 34, 42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3736/2006 del 9 ottobre 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2'000.- (duemila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005, ma l’ammonisce formalmente.

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

condanna                         ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 a titolo di risarcimento l’importo di fr. 35'463.35, dedotto quanto nel frattempo già versato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese di inchiesta

                                        fr.                      800.00       totale

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