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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.05.2007 10.2006.456

3 maggio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·673 parole·~3 min·1

Riassunto

omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 25'545.-- per il periodo 1. aprile 2003 - 30 aprile 2006

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.456 DA 3346/2006

Bellinzona 3 maggio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benché ne avesse i mezzi, di prestare al figlio e per esso all'CIVI 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con contratto d’obbligo di mantenimento di minori 17 dicembre 2002 della Delegazione tutoria regionale di __________, così da essere in arretrato di complessivi fr. 25'545.00 per il periodo 1. aprile 2003 - 30 aprile 2006;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3346/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 25'545.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

                                        4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 10 gennaio 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 ottobre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 3 maggio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed i rappresentanti della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                ai rappresentanti della parte civile, i quali chiedono la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento sostenendo che non sono dati i presupposti oggettivi del reato in discussione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile

                                        6.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 10 gennaio 2001 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        7.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3346/2006 del 18 settembre 2006;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

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