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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.06.2007 10.2006.447

12 giugno 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,174 parole·~6 min·2

Riassunto

velocità eccessiva in abitato (60/70 km/h invece di 50 km/h); incidente della circolazione; abbandono del luogo del sinistro;

Testo integrale

1. LESA 1 2. LESA 2    

Incarto n. 10.2006.447 DA 3524/2006

Bellinzona 12 giugno 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di         1.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando con la vettura Alfa Romeo targata __________, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60/70 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h, in una curva per lui piegante a destra negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un palo dell’impianto semaforico ivi esistente;

                                             fatti avvenuti a __________ il 21 maggio 2006;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC;

                                        2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                                             per essersi intenzionalmente sottratto  alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal pronto soccorso dove era stato portato dopo l’incidente, rendendosi pertanto irreperibile nonostante i vari tentativi telefonici di famigliari e di polizia per annunciarsi a quest’ultima, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dell'incidente, suoi precedenti specifici, ecc.), che la polizia avrebbe verosimilmente ordinato la prova dell'alito o del sangue;

                                             fatti avvenuti a __________ il 21 maggio 2006;

                                             reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                             per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                             fatti avvenuti a __________ il 21 maggio 2006;

                                             reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 settembre 2006 n. 3524/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la multa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto(art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 23 febbraio 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 12 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte lesa LESA 1, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziar postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’audizione della teste e rinunciato all’escussione dell’altra teste;

sentito                               il difensore, il quale non contesta la dinamica dell’incidente ma chiede il proscioglimento del suo assistito dai capi d’accusa di cui ai punti 2 e 3 del decreto d’accusa. Egli sottolinea come l’imputato abbia avvertitola polizia per il tramite dei soccorritori dell’ambulanza e come egli non abbia in alcun modo eluso i provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, essendosi allontanato dall’ospedale solo dopo essere stato regolarmente dimesso dai medici ed avere chiesto loro se poteva andarsene. Ha preso contatto con la polizia appena potuto e saputo che lo cercavano;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                         1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                         1.1.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.2.  Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                        1.3.  Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 23 febbraio 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 21 maggio 2006 nelle circostanze descritte nei punti 1 e 2 del decreto di accusa n. 3524/2006 del 25 settembre 2006;

e lo proscioglie                dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr per i fatti descritti al punto n. 3 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 febbraio 2004 (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      900.00       totale

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