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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.04.2007 10.2006.437

4 aprile 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·805 parole·~4 min·1

Riassunto

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 gr/oo); recidivo

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.437 DA 3352/2006

Bellinzona 4 aprile 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Honda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.31 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 12 luglio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3352/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16 agosto 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 settembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 4 aprile 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata con il decreto d’accusa del 16 agosto 2004 illustrando come il proprio assistito abbia imparato la lezione per cui la prognosi risulta esser favorevole;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 12 luglio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3352/2006 del 18 settembre 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 8’250.-- (ottomiladuecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2200.00       totale

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