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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.04.2007 10.2006.427

3 aprile 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·989 parole·~5 min·1

Riassunto

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 gr/oo), incidente della circolazione e abbandono del luogo dell'incidente

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.427 DA 3172/2006

Bellinzona 3 aprile 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 grammi per mille);

                                             fatti avvenuti ad __________ il 25 giugno 2006;

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti posti a delimitazione del campo stradale;

                                             fatti avvenuti ad __________ il 25 giugno 2006;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                             per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                             fatti avvenuti ad __________ il 25 giugno 2006;

                                             reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 settembre 2006 n. 3172/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 3 aprile 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata                        all’accusato, ai sensi dell’art. 250 CPP, un’eventuale condanna ex art. 91a cpv. 1 LCStr;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo assistito dall’accusa di guida in stato di ebrietà, sostenendo l’inaffidabilità del referto del laboratorio bioanalitico ed illustrandone i motivi. Chiede pure che il suo assistito venga liberato dall’accusa di elusione, in quanto non ne sono adempiti i requisiti soggettivi. Infine sostiene che l’infrazione alle norme della circolazione è stata cagionata da una manovra improvvisa di una terza persona e che non vi era la volontà di non osservare i doveri in caso di infortunio. Da ultimo osserva come in ogni caso tutti e tre i capi di imputazione siano delle contravvenzioni e che quindi il caso avrebbe dovuto essere trattato dall’Ufficio della circolazione e non dalla Pretura penale. In conclusione chiede che l’imputato venga condannato ad una multa di fr. 500.--;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.3   Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                        1.4.  Elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rilevato                              che la competenza di questo giudice è data per attrazione,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 prima frase LCStr,

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti ad __________ il 25 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3172/2006 del 4 settembre 2006;

e lo proscioglie                dall’accusa di elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr, prospettatagli in sede dibattimentale;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

dispone                            che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1150.00       totale

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