Incarto n. 10.2006.405 DA 2913/2006
Bellinzona 15 marzo 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Saab targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.84 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 01.06.2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2913/2006 di data 21 agosto 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato il quale non contesta i fatti, ma ritiene eccessiva la pena proposta;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2913/2006 del 21 agosto 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 260.- (duecentosessanta), per un totale di fr. 3'900.- (tremilanovecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2’000.00 totale