CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.402 DA 2993/2006
Bellinzona 13 marzo 2007
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1, (difeso da: Avv. DI 1)
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, in via __________, in data 22 giugno 2006, cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 1 e meglio, colpendolo a mano di un manico in legno, sulle spalle e successivamente con uno schiaffo al volto procuratogli le lesioni di cui al certificato agli atti di data 22 giugno 2006 della clinica ARS MEDICA;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 22 agosto 2006 n. 2993 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.- ed inoltre
- la parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
- ordina, previa crescita in giudicato del presente decreto, la confisca di un manico di piccone in legno di lunghezza di 85 cm (CAS 2006/10) sequestrato all’accusato (art. 58 e 59 CP).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 agosto 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e la parte civile, assistita dal suo patrocinatore, mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma della pena proposta nel decreto d’accusa e postula il risarcimento del danno patito quantificato in fr. 17'592.60 (fr. 2'350.- per la sostituzione degli occhiali; fr. 14'700.- per la sostituzione dell’orologio; fr. 118.65 per partecipazione alle spese mediche; fr. 423.95 per la nota del precedente patrocinatore);
sentito il difensore, il quale osserva che non vi è alcuna prova che la parte civile sia stata colpita con il bastone, anzi i testimoni hanno riferito che il bastone era sempre tenuto basso; contesta che vi sia il reato di lesioni semplici, potendosi al massimo ipotizzare, tenuto conto delle conseguenze subite, quello di vie di fatto, le quali sono da ritenere reciproche, tanto che entrambi i partecipanti alla colluttazione devono andare esenti da pena; chiede il proscioglimento in ossequio al principio in dubio pro reo, subordinatamente che la sanzione sia limitata a una modesta pena pecuniaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere confiscato un manico di piccone in legno lungo 85 cm (CAS 2006/10).
4. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di complessivi fr. 17'592.60.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. L’episodio in narrativa si inserisce nel contesto di una diatriba sorta tra la moglie dell’accusato, __________, e il signor __________ a dipendenza di un contratto di locazione stipulato il 6 ottobre 2003 tra quest’ultimo (in rappresentanza della costituenda __________ sagl, della quale è poi diventato socio-gerente), in qualità di conduttore, e la Comunione ereditaria fu __________ (successivamente rappresentata dalla signora __________), in qualità di locatrice, avente per oggetto una stazione di servizio di cui alla particella n. __________ RFD del Comune di __________ di proprietà della comunione ereditaria (cfr. AI 3, allegato 4).
Al punto 1.4 del predetto contratto figurava la seguente clausola: “il conduttore dichiara di aver preso conoscenza del contratto di locazione 30.5.1984 stipulato con il signor __________, avente per oggetto una striscia di terreno della part. __________, adibita a piazzale annesso alla stazione di servizio, e di impegnarsi a rispettare le clausole in esso menzionate”.
Tale striscia di terreno di 5 ml (cfr. contratto di locazione concluso tra __________ e gli eredi fu __________, accluso all’AI 3, allegato E) adibita a piazzale, compresa tra il ciglio della strada cantonale e il parallelo muro di cinta sul lato est della stazione di benzina, è stata concessa in uso gratuitamente al signor __________ con l’obbligo di eseguirne la manutenzione, ritenuto che il relativo canone di locazione continuava a essere corrisposto dalla comunione ereditaria (cfr. estratto conto bancario, AI 3, allegato F).
Con scritto 9 giugno 2006 agli atti, indirizzato alla signora __________ (suocera dell’accusato), il signor __________ invitava quest’ultima ad “avvisare i proprietari delle auto parcheggiate sul [suo] terreno, come da contratto stipulato nel maggio 1984, verbalmente era stato convenuto che sulla striscia di terreno part. __________ a lei affittato, non devono sostare auto o quant’altro” (cfr. AI 3, allegato A).
2. Sulla scorta di tale raccomandazione, il giorno precedente i fatti, ossia il 21 giugno 2006, __________ si era recata nella sede della __________ GmbH, ubicata sul lato opposto della strada cantonale di fronte alla stazione di servizio, poiché aveva notato che sul piazzale di proprietà del signor __________ era posteggiata una vettura con targhe germaniche che sapeva appartenere a una dipendente della ditta. Invitava quindi quest’ultima a spostare il proprio veicolo, informandola che non poteva essere stazionato su quell’area (cfr. verbale di interrogatorio 10 agosto 2006 __________, pag. 1) .
3. Il 22 giugno 2006, verso le ore 10.00, l’accusato stava lasciando in auto la propria abitazione, sita in prossimità del distributore, in compagnia della moglie. Constatata nuovamente la presenza della vettura con targhe germaniche sul piazzale in questione, __________ si recava presso il negozio di mobili, intimando per la seconda volta alla proprietaria di spostarla. La stessa dichiarava tuttavia di aver parcheggiato previa autorizzazione del gerente del distributore, __________ (cfr. verbale di interrogatorio 21 luglio 2006 __________, pag. 1).
Ciò stante, la moglie dell’accusato si dirigeva verso il distributore di benzina dove era presente il signor __________, seguita dalla dipendente della ditta, __________. Mentre quest’ultima stava attraversando la strada per raggiungere la sua vettura, il __________ le “gridava di non spostarla, in quanto [poteva] lasciarla lì” (cfr. verbale ibidem, pag. 2). All’esterno del distributore di benzina nasceva quindi una discussione tra la moglie dell’accusato e CIVI 1
4. L’accusato, che nel frattempo si era diretto a piedi verso la propria abitazione determinato a chiedere l’intervento risolutore della polizia, notava da lontano il CIVI 1 gesticolare con le mani alzate in direzione della moglie, per cui, pensando al peggio, impugnava il primo oggetto che gli capitava, in specie il manico di in vecchio piccone rotto che si trovava appoggiato all’interno del cancello della sua proprietà e rapidamente si avvicinava alla coppia.
Ne seguiva una colluttazione, che l’imputato ha così descritto:
“Io cercavo di afferrareCIVI 1 e __________ che era in mezzo a noi ci divideva. Con una mano tenevo il bastone rivolto verso terra e con l’altro ho cercato di afferrarlo. Durante questa disputa CIVI 1 è riuscito a tenermi lontano, provocandomi una lacerazione superficiale tra il collo e la spalla destra (…). Nel contempo subito interveniva il responsabile del negozio di computer signor __________, il quale mi levava di mano il bastone e lo portava via. CIVI 1 riusciva con il telefonino a chiamare la Polizia e poco dopo giungeva dapprima l’agente __________ della PolComunale __________” (cfr. verbale di interrogatorio 9 agosto 2006 ACCU 1, pag. 2).
Il signor CIVI 1, dal canto suo, ha riferito che l’accusato, sceso dalla macchina, gli andava incontro e “minaccioso brancolando il manico di piccone mi metteva le mani addosso afferrandomi per il collo e dandomi un colpo dietro la nuca”. A precisa domanda dell’agente verbalizzante, non era tuttavia in grado di dire se fosse stato colpito con il bastone o con un pugno (cfr. verbale di interrogatorio 25 luglio 2006, pag. 2) . Durante il dibattimento cambiando in parte la sua versione - asseriva di aver ricevuto dapprima un colpo sulla mano destra e, mentre chiamava la polizia, un altro colpo sulla spalla sinistra.
In sede di interrogatorio CIVI 1 aggiungeva che “nello stesso tempo giungeva il __________ titolare del negozio di computer, posto di fronte a noi, il quale riusciva a togliere il bastone dalle mani del __________ e a separarci. In luogo giungeva prima l’agente della polizia comunale di __________ signor __________ il quale pure lui ha faticato per riportare __________ alla calma. In effetti in presenza del poliziotto __________ riusciva a darmi uno schiaffo in faccia facendomi cadere e rompere gli occhiali da vista, come pure il mio orologio da polso, marca ‘Concord’ in oro giallo, che nella caduta si è rotto” (cfr. verbale ibidem, pag. 2/3).
L’agente di Polizia comunale__________, intervenuto per primo sul luogo della vicenda, ha affermato che “giunto sul posto con il veicolo di servizio, sul piazzale del distributore era presente il signor __________, mentre il gerente signor __________ era all’interno del negozio annesso al distributore. Chiedevo al signor __________ lumi sull’accaduto e in quel frangente giungeva pure il __________ e la moglie del __________, i tre iniziavano a urlare e a litigare, da parte mia, con fatica riuscivo ad immobilizzare il signor __________ portandolo all’interno della sua proprietà, il quale minacciosamente si stava dirigendo verso il __________ (…). Potevo comunque notare che il __________ aveva dei segni sul naso, gli occhiali rotti e all’interno del negozio, un manico di legno che era stato tolto di mano al __________”. A precisa domanda del verbalizzante l’agente asseriva che “dal momento in cui ero presente __________ e __________ non hanno più avuto alcun contatto fisico” (cfr. verbale di interrogatorio 27 agosto 2006, pag. 1/2).
5. Preso atto di quanto sopra, il Sostituto Procuratore pubblico ha riconosciuto ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici e ha proposto la sua condanna alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Non ha invece ritenuto realizzati gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento.
6. Il patrocinatore di parte civile ha sottolineato come l’accusato abbia agito in base a una furia cieca descritta nelle varie testimonianze agli atti, per cui l’intenzione di colpire il signor CIVI 1 e la sua colpevolezza è pacifica. Quanto agli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione, egli ha inoltre rilevato che il signor CIVI 1 è sicuramente stato colpito nella colluttazione e che ha pure ricevuto una manata o una sberla in presenza dell’agente di polizia che gli ha fatto volare gli occhiali e l’orologio, ancorché quest’ultimo non abbia confermato tale circostanza, forse per pudore o per imbarazzo. Ha chiesto per concludere la conferma del decreto d’accusa, oltre al risarcimento del danno patito quantificato in fr. 17'592.60 (fr. 2'350.- per la sostituzione degli occhiali; fr. 14'700.- per la sostituzione dell’orologio; fr. 118.65 per partecipazione alle spese mediche; fr. 423.95 per la nota del precedente patrocinatore).
7. Il difensore ha chiesto in primo luogo l’assoluzione dell’imputato in ossequio al principio in dubio pro reo, in quanto le varie deposizioni agli atti sarebbero tra loro a tal punto contrastanti e zeppe di contraddizioni che non permettono di ricostruire in modo chiaro l’accaduto; in proposito ha evidenziato che la parte civile stessa si è contraddetta laddove in sede di dibattimento ha affermato di essere stata colpita sulla spalla sinistra, allorquando dal certificato medico prodotto risulta che è stata interessata la spalla destra.
In secondo luogo ha contestato il reato ipotizzato dall’accusa, asserendo che non vi sarebbero lesioni nel senso giuridico dei termini, bensì unicamente vie di fatto per rapporto alle conseguenze di quanto successo. A suo dire, non vi è stato alcun danno alla persona, ma un lieve dolore. In sostanza, ha concluso che, data la reciprocità delle vie di fatto, attestata dal certificato medico riguardante il graffio riportato dall’accusato alla spalla destra, si giustificherebbe di mandarlo esente da pena (art. 177 cpv. 3 CP) o di condannarlo semmai a una ridottissima sanzione pecuniaria. Ha infine contestato le pretese finanziarie avanzate dalla parte civile.
8. Per l’art. 123 cifra 1 CP in vigore al momento dei fatti chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nella versione attuale, in vigore dal 1° gennaio 2007, la punizione è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, alla quale, se sospesa, può essere aggiunta una multa.
Quando ci si trova confrontati con ematomi, escoriazioni, graffi e contusioni provocati da un colpo o da altre cause del genere la distinzione tra vie di fatto e lesioni semplici è delicata. In questi casi occorre tener conto, se il danno è solo passeggero e senza importanza per il benessere della parte lesa (vie di fatto), anche dell’importanza del dolore patito (cfr. DTF 119 IV 25).
La giurisprudenza riconosce al giudice, nei casi limite, un margine di apprezzamento dal momento che l’accertamento dei fatti e l’interpretazione di una nozione giuridica indeterminata - come lo sono quelle di vie di fatto e di lesioni semplici - sono strettamente legati fra loro.
9. In concreto, l’unica certezza che emerge dagli atti è che vi è stata una colluttazione tra i due protagonisti, come pure assodato è il fatto che l’accusato abbia impugnato il manico di legno sequestratogli. Durante il dibattimento egli si è detto più volte dispiaciuto e imbarazzato per la reazione avuta. Sull’episodio del manico di legno ha comunque sempre ribadito di averlo utilizzato solo a scopo intimidatorio, dopo che aveva visto da lontano il signor CIVI 1 con le mani alzate verso la moglie e temuto il peggio, tenendolo nella mano destra rivolto verso il basso, senza colpire la parte avversa. Quest’ultima, non è del resto stata in grado di dire se fosse stata colpita con l’oggetto o con un pugno. Neppure i testi escussi durante l’inchiesta preliminare hanno saputo fornire elementi utili ad appurare con certezza i fatti:
la teste __________ si è limitata ad asserire che l’accusato “era arrabbiato e gridava contro CIVI 1 (…) minacciandolo di volerlo colpire con il pezzo di legno” (cfr. verbale 21 luglio 2006, pag. 2); il teste __________ riferisce che “con questo legno in mano [l’accusato] si dirigeva con fare minaccioso e aggressivo verso il CIVI 1, il quale a corsa scappava. Vedendo le chiare intenzioni del ACCU 1, di picchiare CIVI 1, io mo stavo preparando a intervenire, quando nel contempo il signor __________, che ha un negozio di computer vicino a noi è intervenuto, fermandoACCU 1 e rubandogli la ‘mazza’ di mano” (cfr. verbale 24 luglio 2006, pag. 2).
Solamente il signor __________ ha affermato che “vedendo le serie intenzioni di ACCU 1 di colpire CIVI 1 con il bastone intervenivo per separarli (…). Ad un certo momento c’era il ACCU 1 e la moglie che contemporaneamente aggredivano il CIVI 1. ACCU 1 brancolava il pezzo di legno e colpiva ripetutamente il CIVI 1 dietro le spalle mentre che lui con il telefonino stava chiamando la polizia, io riuscivo ad afferrargli il bastone e a strapparglielo dalle mani.” (cfr. verbale 25 luglio 2006, pag. 1). Tuttavia, la predetta testimonianza non può essere ritenuta attendibile in quanto smentita dalla stessa parte civile che ha dichiarato di aver ricevuto un solo colpo sulla schiena; inoltre nessuna persona presente in loco ha dichiarato che la moglie dell’accusato ha aggredito il signor CIVI 1, ciò che neppure quest’ultimo ha mai preteso, denunciandola per reati contro l’onore. Per quanto attiene ai testi escussi in sede di dibattimento – nonostante le loro dichiarazioni appaiano alquanto vacillanti – gli stessi sono stati unanimi nell’escludere che l’accusato abbia utilizzato il bastone per colpire la parte civile.
In sostanza, dagli atti non emerge in modo chiaro la dinamica dei fatti, in particolare non vi è la certezza che il bastone sia stato brandito per colpire il CIVI 1; appare invece più credibile che sia stato utilizzato per incutere timore. La questione può tuttavia rimanere aperta, in quanto non decisiva.
10. In merito alle conseguenze della colluttazione subita dalla parte civile, il medico - in una visita durata dieci minuti, compresa la radiografia eseguita, verosimilmente, a titolo preventivo, come da prassi - ha attestato per quanto attiene la mano destra la presenza di “escoriazioni a livello della testa metatarso II e III, superficiali”, mentre per la spalla una “dolenzia alla palpazione del bordo super-interno della scapola, al trapezio (destro)” e inoltre una “lieve dolenzia pure alla colonna cervico dorsale” (cfr. certificato medico 22 giugno 2006 di cui all’AI 3). Ora, richiamati i precetti giurisprudenziali e dottrinali esposti al considerando precedente, l’escoriazione superficiale alla mano - che ha conservato la propria mobilità e non ha subito alcun deficit a livello tendineo - e il leggero dolore al trapezio percepito alla palpazione, non costituiscono danni particolarmente gravosi tali da essere qualificati come lesioni semplici, ma rientrano nell’ambito delle vie di fatto.
Tale reato - il cui elemento soggettivo è sicuramente dato nel caso concreto, né del resto l’accusato o il suo difensore pretendono il contrario costituisce una contravvenzione, passibile di multa.
11. Ciò posto, occorre ancora esaminare se l’accusato possa beneficiare di un’esenzione dalla pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP, secondo il quale se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esente da pena entrambe le parti.
Nella fattispecie, deve tuttavia essere risposto per la negativa, in quanto l’attacco verbale del signor CIVI 1 non era proferito nei confronti dell’accusato, bensì della di lui moglie: non si è quindi trattato di ingiuria o vie di fatto dirette all’accusato. In altri termini, la sua reazione non è stata provocata da un precedente attacco diretto alla sua persona. In queste circostanze, l’accusato non può essere mandato esente da pena per il comportamento assunto.
12. Quo alla commisurazione della multa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e della situazione personale ed economica dell’accusato, incensurato, questo giudice ritiene che una multa di fr. 200.- risulti confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione e rettamente commisurata al suo grado di colpa.
13. Per quanto attiene alle pretese avanzate dalla parte civile, questo giudice non può che confermare il rinvio al competente foro civile, posto come la stessa non abbia impugnato il relativo dispositivo del decreto d’accusa, che è pertanto cresciuto in giudicato.
visti gli art. 106 cpv. 3, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2993/2006 del 22 agosto 2006.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 610.-.
ordina il dissequestro, alla crescita in giudicato della sentenza, di un manico di piccone in legno lungo 85 cm (CAS 2006/10).
rinvia la parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sost. Procuratore pubblico AINQ 1, ACCU 1, Avv. DI 1, CIVI 1, Avv. PR 1, Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 500.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 810.00 totale