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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.03.2007 10.2006.400

8 marzo 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·484 parole·~2 min·1

Riassunto

prendere parte ad una rissa

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.400 DA 2876/2006

Bellinzona 8 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         rissa,

                                        per avere, in data 8 aprile 2006 all’interno del locale notturno __________ di __________ preso parte unitamente a __________ e a __________ ad una rissa che ha avuto per conseguenza la sua lesione come attestato dal certificato medico dell’8.04.2006, che lo riguarda, stilato dalla dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 133 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2876/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato, che non si ritiene colpevole;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di rissa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 133 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di rissa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2876/2006 del 21 agosto 2006.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       150.-          spese giudiziarie                 

                                        fr.                      850.-          totale

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