Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.02.2007 10.2006.385

6 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·960 parole·~5 min·4

Riassunto

grave infrazione alle norme della circolazione per eccesso di velocità in autostrada con motoveicolo

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.385 DA 2845/2006

Bellinzona 6 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________ alla velocità di circa 190 Km/h (e da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

                                        fatti avvenuti il 9.05.2006 a Rivera, galleria autostradale del Monte Ceneri;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26   cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 agosto 2006 n. 2845/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    2.       Alla multa di fr. 2'500.-con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 6 febbraio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

richiamato                         l’art. 250 cpv. 1 CP il giudice ha prospettato all’accusato l’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione, anche per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________, il 9.05.2006 a Carasso, su tratto autostradale, alla velocità di circa 180 Km/h (da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

proceduto                          all’interrogatorio dell’accusato, che postula una riduzione della pena proposta;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, il 9.05.2006 a Rivera, nella galleria autostradale del Monte Ceneri, le norme medesime cagionato un serio                pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________ alla velocità di circa 190 Km/h (e da lui stesso ammessa davanti alla Polizia), malgrado il vigente limite di 80 Km/h?

                              1.1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, il 9.05.2006 a Carasso, nel tratto autostradale, le norme medesime cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________ alla velocità di circa 180 Km/h (e da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 120 Km/h?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1., 1.1., 3., 4.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 5.;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr)  per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato il 9.05.2006 con il motoveicolo Honda targato (I) __________ a Carasso, sul tratto autostradale, alla velocità di circa 180 Km/h (da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, nonché a Rivera, nella galleria autostradale del Monte Ceneri alla velocità di circa 140 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1'750.-- (millesettecentocinquanta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    2.       alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.— per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                              la sentenza definitiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80700),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'500.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'900.--         totale

10.2006.385 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.02.2007 10.2006.385 — Swissrulings