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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.03.2007 10.2006.336

14 marzo 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,461 parole·~22 min·3

Riassunto

omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 65'900.-- per il periodo 1. luglio 2004 - 31 luglio 2006

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.336 DA 2732/2006

Bellinzona 14 marzo 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso di prestare gli alimenti impostigli dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere avuto i mezzi per farlo;

                                        in specie, per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli __________ (9 aprile 1994) e __________ (11 maggio 1997), e per essi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che li anticipa ai beneficiari, i contributi alimentari stabiliti con il decreto supercautelare 9 giugno 2004, rispettivamente con la sentenza 15 settembre 2005 del Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 65'900.--, per il periodo 1 luglio 2004-31 luglio 2006;

                                        fatti avvenuti a __________ e a __________, nel periodo 1 luglio 2004 - 31 luglio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2732/2006 del Procuratore AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2.  Al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 65'900.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 19 agosto 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 agosto 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 14 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed i rappresentanti della parte civili, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

rilevato                              che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentita                               la rappresentante della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa, rimettendosi al giudizio del giudice per l’ammontare della pretesa di risarcimento;

sentito                               il difensore, il quale, rilevando come il suo assistito abbia messo in atto tutto quanto era nelle sue possibilità, per fare fronte ai suoi impegni, postula il proscioglimento. In via subordinata, chiede una massiccia riduzione della sanzione proposta. Non si oppone infine alla pretesa di risarcimento, posto che venga dedotta la somma di fr. 15'000.-- già versata;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

                                        6.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 18 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 19 agosto 2003 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, e, se sì, a quali condizioni?

                                        7.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     Con decreto supercautelare, prolato senza contraddittorio il 9 giugno 2004, il Pretore del Distretto di __________ ha condannato il signor ACCU 1 al pagamento, di un contributo alimentare mensile di fr. 1'180.-- per ciascuno dei due figli minorenni __________ e __________ a far tempo dalla sua uscita dall’abitazione coniugale (cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1).

                                        Con sentenza del 15 settembre 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha condannato l’accusato al pagamento, a far tempo dal mese di luglio 2004, di un contributo alimentare mensile per la moglie __________ di fr. 677.--, oltre ad uno di fr. 1'100.-- per ciascuno dei due figli. Questi contributi avrebbero poi dovuto essere aumentati a fr. 1'002.-- per la moglie ed a fr. 1'435.-- per ciascun figlio a partire dal momento in cui la consorte ed i figli avrebbero lasciato l’abitazione coniugale di __________, fatto avvenuto a decorrere dall’1 aprile 2005 (cfr. AI nri. 6 e 8).

                                        Quest’ultima decisione è divenuta definitiva in quanto mai impugnata.

                                2.     Nonostante le summenzionate sentenze pretorili, l’imputato non ha corrisposto alcunché alla moglie ed ai figli.

                                       La signora __________ si è così vista costretta a rivolgersi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) per ottenere l’anticipo della pensione alimentare per i figli.

                                       Tale autorità le ha riconosciuto, a decorrere dal mese di luglio 2004, il versamento di un importo mensile complessivo di fr. 1'400.-- (fr. 700.-- per figlio), precisando comunque che si sarebbe arrogata il diritto, concessole dalla legge, di procedere nei confronti dell’obbligato per l’incasso dell’intero contributo dovuto.

                                       In sintonia con questa decisione la signora __________ ha sottoscritto un atto di procura a favore del Dipartimento della sanità e della socialità e per esso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, nonché al Servizio ricuperi e anticipo alimenti, affinché la rappresenti nell’incasso delle prestazioni alimentari fissate con il decreto 9 giugno 2004 della Pretura del Distretto di __________ (cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1, nonché quelli prodotti dalla parte civile al dibattimento).

                                3.     Malgrado gli sforzi intrapresi, l’USSI non è riuscito ad incassare dal prevenuto le pensioni alimentari stabilite dalla sentenza pretorile. In data 26 giugno 2006, il suddetto Ufficio ha pertanto denunciato il signor ACCU 1 per trascuranza degli obblighi di mantenimento per il mancato versamento degli alimenti nel periodo dall’1 luglio 2004 al 31 gennaio 2006 pari a fr. 44'840.--, costituendosi nel contempo parte civile (cfr. AI n. 1).

                                       Alla luce di quanto emerso nel corso dell’inchiesta predibattimentale e tenuto, conto dei mesi nel frattempo trascorsi senza che l’accusato abbia corrisposto qualche cosa, la querela è stata estesa fino al 31 luglio 2006 per un importo scoperto pari a fr. 65'900.-- (cfr. AI nri. 8, 9 e 12).

                                        In base alle risultanze istruttorie, il Procuratore pubblico ha emanato, in data 31 luglio 2006, il decreto d’accusa in oggetto, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.

                                        Con scritto di data 16 agosto 2006, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa.

                                4.     Per l’art. 217 cpv. 1 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

                                       Nella versione attuale, in vigore dall’1. gennaio 2007, il reato è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

                                       La fattispecie rappresenta un delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.

                                       L’obbligo di fornire un contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio. Nel caso che ci occupa, alla base del credito a favore della parte civile vi è il dovere di sostegno reciproco e della famiglia gravante i coniugi, sancito dall’art. 163 CCS, in virtù del quale il giudice civile, in caso di sospensione della vita comune, è tenuto a fissare, tra le altre cose, i contributi pecuniari dell’uno nei confronti dell’altro, così come quelli a favore dei figli minorenni, art. 175 segg. CCS.

                                       L’ammontare degli importi dovuti deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito. Qualora quest’ultimo abbia statuito sulla questione, come avviene di regola, la corte penale è vincolata alla sua decisione. In altre parole, il giudice penale non può mettere in discussione l’entità dei contributi fissati in sede civile una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, tomo I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.), nemmeno se egli può presumere che, in base ai dati a sua disposizione, sarebbe giunto a conclusioni diverse.

                                       Sono rilevanti non solo le decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nell’ambito dell’adozione di misure provvisionali, cautelari, fintanto che esecutive.

                                       Nella fattispecie in esame, la base delle rivendicazioni dell’USSI è rappresentata dal decreto supercautelare del 9 giugno 2004 della Pretura del Distretto di __________, rimasto in vigore fino alla crescita in giudicato della sentenza del 15 settembre 2005 della medesima Pretura che ha stabilito in maniera definitiva i contributi alimentari a carico del signor ACCU 1.

                                       In virtù di quest’ultima decisione, l’imputato era quindi tenuto a corrispondere mensilmente, nelle mani della consorte, un contributo alimentare per i figli di complessivi fr. 2'220.-- a far tempo dal mese di luglio 2004 e fino al momento in cui la moglie ed i figli avrebbero lasciato l’abitazione coniugale di __________. In seguito, egli avrebbe dovuto versare un contributo totale di fr. 2'870.-- (cfr. AI n. 6).

                                       Nel presente caso è pacifico che il prevenuto non ha versato nulla durante il periodo luglio 2004 - luglio 2006, contravvenendo così ai suoi obblighi familiari sanciti da un decisione giudiziaria regolarmente cresciuta in giudicato (cfr. verbale d’interrogatorio 24 maggio 2006, AI 8, pag. 2 segg.).

                                       A questo proposito, per la valutazione della colpevolezza non ha alcuna influenza il fatto che il padre dell’accusato abbia provveduto a pagare l’affitto dapprima della dimora coniugale di __________, quando la nuora ed i nipotini vivevano ancora lì, ed in seguito quello dell’appartamento occupato da quest’ultimi. Si tratta infatti di versamenti volontari da parte del suocero, rispettivamente nonno, che non possono essere utilizzati a compensazione di quanto avrebbe dovuto versare l’obbligato.

                                       Analogo discorso vale per i due versamenti di complessivi fr. 15'000.-- effettuati dai genitori dell’accusato il 31 agosto 2006 ed il 27 ottobre 2006, a beneficio dell’USSI. In effetti, questi pagamenti, comunque susseguenti al periodo nel quale viene rimproverata all’accusato la commissione del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, possono avere un’influenza unicamente sulla commisurazione della pena e, soprattutto, sull’entità del risarcimento dovuto alla parte civile (cfr. documenti prodotti dalla difesa al dibattimento).

                                5.     Per poter rimproverare al debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CPS, deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non poteva disporre dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio crolla.

                                       La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; DTF 114 IV 124 consid. 3b).

                                       L’accertamento di questo presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93 LEF, laddove risulta essere di primaria importanza la definizione dell’eccedenza rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio, non deve essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d).  Oltre alle entrate ed alle uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza del debitore alimentare.

                                       Il debitore non può scegliere di onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel suo minimo vitale mensile. In effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri creditori (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).

                                       Nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se avrebbe potuto averli. In effetti, l’art. 217 CPS esige dal debitore che metta in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz, op. cit., pag. 854).

                                6.     Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che l’accusato ha lavorato quale consulente (gestore patrimoniale) dal maggio 1998 fino al febbraio 2000, quando è stato arrestato a seguito di una denuncia penale per appropriazione indebita. Il relativo procedimento è sfociato nella condanna emessa nei suoi confronti il 19 agosto 2003 dalla Corte delle assise correzionali di __________ per appropriazione indebita e falsità in documenti. Da allora non ha più esercitato alcuna attività lavorativa. Al suo sostentamento e, fino alla separazione, anche a quello dei figli e della moglie, hanno provveduto in modo cospicuo i suoi genitori. Dopo la separazione, come visto, suo padre ha continuato a garantire alla nuora ed ai nipotini il pagamento del canone di locazione. (cfr. AI nri. 6, 8 e 13).

                                       A contare dal mese di settembre 2006, egli ha sottoscritto un contratto di lavoro quale aiuto sala e cucina presso l’esercizio pubblico gestito da sua sorella nel Canton __________ (cfr. documenti prodotti dalla parte civile al dibattimento). Grazie a questo salario è subentrato al padre nel pagamento dell’affitto dell’appartamento in cui vivono la consorte ed i suoi figli.

                                       Nell’ambito della procedura per l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale, il signor ACCU 1, ritenuto che non disponeva né di entrate proprie né di sostanza, ha chiesto di essere esentato dal pagamento di qualsivoglia onere alimentare. Sulla base delle emergenze processuali, il Pretore del Distretto di __________, con la sentenza del 15 settembre 2005, ha invece ritenuto che l’accusato, malgrado la disavventura giudiziaria in cui è incappato costituisca uno svantaggio oggettivo alla ricerca di un posto di lavoro, dovesse essere astretto al pagamento dei contributi alimentari in discussione, riconoscendogli un minimo esistenziale di fr. 2'130.-- ed imputandogli un reddito ipotetico netto di fr. 6'550.--. Per giungere a questa conclusione, il Pretore ha tenuto conto della giovane età dell’accusato, della sua buona salute e del fatto che egli, per sua stessa ammissione, ha continuato a mantenere un elevato tenore di vita familiare, nonostante non disponesse di un’entrata propria e non si fosse nemmeno iscritto alla disoccupazione e non si sia attivamente impegnato nella ricerca di un posto di lavoro. Il giudice civile ha altresì accertato che i versamenti ottenuti dal padre non potevano coprire tutto l’elevato tenore di vita dell’imputato e che questi dovesse pertanto disporre di ulteriori fonti di finanziamento non note (cfr. AI n. 6).

                                       Dall’esame della documentazione versata agli atti si può concludere che l’accusato nel periodo in questione non avesse sufficienti mezzi finanziari per fare fronte agli obblighi alimentari impostigli dal diritto civile. La sua personale situazione finanziaria può infatti essere definita senza ombra di dubbio disastrosa (cfr. AI n. 8 e documenti prodotti dalla difesa al dibattimento).

                                       Ciò non basta tuttavia a scagionarlo dall’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento.

                                       L’istruttoria ha infatti evidenziato come egli non abbia intrapreso praticamente nulla per migliorare la sua situazione finanziaria e per conseguire un reddito, anche minimo, limitandosi a vivere con gli aiuti in denaro elargitigli da suo padre e lasciando che ai bisogni primari di moglie e figli provvedessero lo Stato, tramite l’istituto dell’anticipo alimenti (peraltro limitato per legge a fr. 700.-per ciascuno figlio), e, in misura parziale, suo padre a titolo grazioso.

                                       L’argomentazione, peraltro nemmeno sufficientemente dimostrata, secondo cui la condanna penale emessa nei suoi confronti gli avrebbe impedito di trovare un posto di lavoro non può certo assurgere ad unica e valida giustificazione del suo agire. In effetti, pur dando atto che una condanna penale rende oggettivamente difficile l’ottenimento di un posto di lavoro, non si può certo dire che si sia affannato per trovarne uno, anche di poco prestigio. La documentazione prodotta al dibattimento attesta infatti un ridotto impegno da parte sua nella ricerca di un’attività lucrativa (7 risposte negative nel periodo 2004-2006), senza dimenticare che, pur essendo senza occupazione dal 2000, non si è nemmeno iscritto alla disoccupazione ed al competente Ufficio regionale di collocamento.

                                       In ogni caso, se anche fosse vero che era per lui impossibile trovare un posto di lavoro, avrebbe potuto e dovuto impugnare la sentenza pretorile o quantomeno, vedendo il perdurare delle difficoltà, chiederne la modifica, invece di rimanere sostanzialmente passivo. Non va infatti dimenticato che le sue gravi difficoltà finanziarie gli erano note già dal 2000, ossia ben prima dell’introduzione della procedura volta all’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.

                                        A mente di questo giudice, l’accusato avrebbe quindi potuto e dovuto attivarsi maggiormente per cercare di conseguire i mezzi necessari per far fronte, anche solo parzialmente, ai suoi obblighi alimentari. In alternativa, se davvero riteneva d’aver messo in atto tutto quanto era ragionevolmente nelle sue possibilità, avrebbe dovuto introdurre un’istanza di modifica dei contributi alimentari a suo carico.

                                       In base a quanto precede, egli ha dunque oggettivamente contravvenuto ai suoi obblighi alimentari.

                                       La commissione del reato è avvenuta senza ombra di dubbio intenzionalmente, considerato che il signor ACCU 1 era a conoscenza dei contenuti delle sentenze pretorili, così come lo era della sua situazione patrimoniale.

                                       Il capo d’imputazione previsto dal decreto d’accusa qui in discussione merita pertanto di essere confermato.

                                 8.     Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

                                        Il nuovo diritto prevede che di principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

                                        Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

                                        Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo. Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. E’ prestato gratuitamente (art. 37 CPS).

                                        Per l’art. 39 cpv. 1 CPS, se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva. Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (cpv. 2). La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita (cpv. 3).

                                        Il numero di ore di lavoro di pubblica utilità, fino ad un massimo 720 ore, deve essere stabilito commisurandolo alla colpevolezza dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 37 cpv. 1 e 47 CPS).

                                 9.     Nel caso di specie, a mente di questo giudice, la nuova normativa, che prevede la possibilità di infliggere anche soltanto una pena pecuniaria, deve essere considerata quale lex mitior rispetto al diritto previgente, che prescrive unicamente la pena detentiva (cfr. ad es.: S. Cimichella, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht, Berna, 2006, pag. 59).

                                        Contro l’accusato gioca anzitutto la gravità delle conseguenze dell’infrazione e delle inadempienze addebitategli. In effetti, la mancata corresponsione dei contributi alimentari per oltre 2 anni ha sicuramente comportato per gli aventi diritto delle difficoltà nel reperire mezzi a sufficienza per il loro sostentamento, ritenuto che gli anticipi elargiti dallo Stato non coprono l’intero fabbisogno alimentare dei figli.

                                        Se anche così non fosse, non meno grave sarebbe il fatto di sfruttare il sistema sociale dello Stato per ottenere degli alimenti in situazioni ufficialmente di indigenza, ma de facto non tali.

                                        D’altro canto non si può però dimenticare che egli, dopo le innumerevoli possibilità offertegli dalle autorità per sanare la questione, ha finalmente risarcito, seppur tramite i propri genitori, due acconti di complessivi fr. 15'000.-- a parziale copertura del debito accumulato, e, soprattutto, che egli nel frattempo, ha trovato un lavoro e ha dimostrato con i fatti e con molta modestia di volere finalmente prendere in mano la sua situazione con l’intento di far fronte, nel limite delle sue possibilità, ai suoi obblighi alimentari e cercando nel contempo un reinserimento nel mondo del lavoro.

                                        Sulla scorta di questi accertamenti e ritenuto che l’accusato ha dato il proprio assenso, appare equo ridurre la sanzione proposta dal Procuratore pubblico a 40 aliquote giornaliere, da trasformarsi in centosessanta ore di lavoro di pubblica utilità.

                               10.     Giusta l’art. 42 cpv. 1 CPS, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

                                        Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2).

                                        La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3).

                                        Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106 (cpv. 4).

                                        Considerato che nel 2003 l’accusato ha subito una condanna di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, e che, nonostante i recenti cambiamenti, non si può ancora parlare con sicurezza di circostanze particolarmente favorevoli, questo giudice ritiene che l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità non possa essere sospesa.

                                        Per contro, non si giustifica, anche in considerazione della precaria situazione finanziaria, di infliggere all’accusato, oltre al lavoro di pubblica utilità, anche una multa.

                                        Inoltre può essere sottoscritta la proposta del Procuratore pubblico di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente pena, prolungandone però il periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

                               11.     Con il decreto d’accusa in oggetto, il Procuratore pubblico ha previsto la condanna dell’imputato ad un risarcimento alla parte civile di un danno quantificato in fr. 65’900.--, corrispondente agli arretrati alimentari maturati nel periodo luglio 2004 - luglio 2006.

                                        Come visto in precedenza, in data 31 agosto 2006, rispettivamente in data 27 ottobre 2006, all’USSI sono stati bonificati complessivamente fr. 15'000.--.

                                       L’avviso di addebito del primo pagamento riporta chiaramente l’indicazione “rimborso (inizio) alimenti”, mentre il secondo non menziona alcuna causale (cfr. documenti prodotti dalla difesa al dibattimento). Non è dunque possibile stabilire con certezza se questi versamenti debbano essere considerati quali acconti sugli arretrati accumulati fino al 31 luglio 2006 oppure se debbano essere imputati, anche solo parzialmente, agli scoperti maturati in seguito.

                                       Ciononostante, in virtù del principio in dubio pro reo e dei principi sanciti dal diritto civile, occorre accogliere la tesi dell’accusato e ridurre di pari importo la somma che egli è tenuto a risarcire alla parte civile, rinviando quest’ultima al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento.

                               12.     La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ e __________ nel periodo 1 luglio 2004-31 luglio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2732/2006 del 31 luglio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 160 (centosessanta) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

                                        2.  al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rappr. dall’CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 50'900.--, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

                                        3   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 19 agosto 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS);

rinvia                               la parte civile al competente foro civile per le ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      950.00       totale

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