LESA 1
Incarto n. 10.2006.333 DA 2838/2006
Bellinzona 6 febbraio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando con la vettura Peugeot targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra urtando conseguentemente il pedone LESA 1 che procedeva sulla carreggiata nella sua stessa direzione di marcia;
fatti avvenuti a __________ il 14 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr., 3 cpv. 1 ONC;
2. inosservanza dei doveri in caso di infortunio,
per essersi data alla fuga dopo aver investito e ferito il pedone LESA 1;
fatti avvenuti a __________ il 14 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 14 agosto 2006 n. 2838/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 6 febbraio 2007, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, in virtù del principio in dubio pro reo, postula l’assoluzione della sua assistita da entrambi i capi di imputazione. Nella denegata ipotesi in cui fosse data una colpevolezza della propria cliente, chiede una massiccia riduzione della pena;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Infrazione alle norme della circolazione,
1.2 Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 e 2 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di:
1. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2838/2006 del 14 agosto 2006;
carica la tassa di giudizio e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale