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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.02.2007 10.2006.325

15 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·707 parole·~4 min·1

Riassunto

velocità eccessiva fuori abitato (112 km/h invece di 80 km/h)

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.325 DA 2462/2006

Bellinzona 15 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Suzuki targato __________ alla velocità di 112 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar (recte: Multagraph T21-158), malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

                                        fatti avvenuti a __________ il 28 maggio 2006;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2462/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 luglio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 15 febbraio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale, dopo aver sottolineato le modalità provocatorie e sproporzionate con cui la Polizia ha rilevato l’infrazione, chiede, in via principale, il proscioglimento, in via subordinata, una riduzione della sanzione di almeno la metà, in considerazione delle attenuanti date dal comportamento tenuto dalla polizia e dall’accusato, e, in ogni caso, in virtù del principio della lex mitior, l’applicazione del vecchio diritto;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 vLCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, in applicazione del principio della lex mitior;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 28 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2462/2006 del 17 luglio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      900.00       totale

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