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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.02.2007 10.2006.324

27 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·796 parole·~4 min·1

Riassunto

omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 64'547.50 per il periodo 1. dicembre 2002 - 31 marzo 2006

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.324 DA 2307/2006

Bellinzona 27 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per avere omesso di versare i contributi alimentari dovuti a favore dei figli __________ (19 gennaio 1994) e __________ (13 settembre 1996), stabiliti in fr. 800.-- mensili indicizzati, così come previsto dalla sentenza 11 luglio 2003 del Pretore della Giurisdizione di __________, per un importo complessivo di Fr. 64’547.50 (per il periodo 1 dicembre 2002-31 marzo 2006); importo, questo, anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona.

                                        fatti avvenuti a __________, nel periodo 1 dicembre 2002-31 marzo 2006;

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 giugno 2006 n. 2307/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento dell'importo di fr. 64'547.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 luglio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 27 febbraio 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 gennaio 2007 al suo domicilio legale presso il suo difensore, in seguito mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del 13 febbraio 2007 ed infine a mezzo raccomandata del 15 febbraio 2007 al proprio domicilio, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

rilevato                              che all’apertura del dibattimento era presente il difensore, il quale, dopo essere stato informato dal giudice che l’accusato gli aveva telefonicamente comunicato poco prima dell’inizio del dibattimento di aver cambiato avvocato, ha abbandonato l’aula;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ nel periodo 1 dicembre 2002-31 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 307/2006 del 23 giugno 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rappr. dall’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 64’547.50, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  300.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  300.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  800.00            totale

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