Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.03.2007 10.2006.316

21 marzo 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,184 parole·~6 min·1

Riassunto

impiegare un fusibile da 50 Ampère invece di uno da 30 Ampère come prescritto dal fabbricante del veicolo

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.316, 10.2006.317   DA 2315/2006 DA 2316/2006

Bellinzona 21 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,   e   ACCU 2  , entrambi difesi da: DI 1

prevenuti colpevoli di      1. 

                                        incendio colposo,

                                        per avere, a __________, cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui, in particolare per avere, nella sua veste di capo officina impiegato presso il garage __________, discutendo e prendendo collegialmente la decisione con il meccanico diagnostico ACCU 2, che procedette personalmente a sostituire in data 30 dicembre 2005 un fusibile da 30 Ampère nell’apposita scatola del veicolo Opel Omega targata __________ di proprietà di __________, inserendone uno maggiorato da 50 Ampère, contravvenuto alle prescrizioni contenute alle pagine 112 e 113 del manuale “Uso, Manutenzione, Sicurezza” della vettura, secondo cui occorre impiegare esclusivamente fusibili adeguati all’amperaggio prescritto (concretamente 30 Ampère), con la conseguenza che l’11 gennaio 2006, dopo che il detentore aveva percorso qualche chilometro in territorio di __________, si sprigionò un incendio all’interno del cofano dell’automobile che subì un danno non quantificato dalla parte lesa;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CPS;

                                        perseguito con decreto d’accusa del 3 luglio 2006 n. 2316/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                              Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione delle lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

                                         2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

                                 2.     ACCU 2

                                        incendio colposo,

                                        per avere, a __________, cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui, in particolare per avere, nella sua veste di meccanico diagnostico impiegato presso il garage __________, dopo aver discusso e preso collegialmente la decisione con il capo officina ACCU 1, proceduto a sostituire in data 30 dicembre 2005 un fusibile da 30 Ampère nell’apposita scatola del veicolo Opel Omega targata __________ di proprietà di LESA 1, inserendone uno maggiorato da 50 Ampère, contravvenendo così alle prescrizioni contenute alle pagine 112 e 113 del manuale “Uso Manutenzione, Sicurezza” della vettura, secondo cui occorre impiegare esclusivamente fusibili adeguati all’amperaggio prescritto (concretamente 30 Ampère), con la conseguenza che l’11 gennaio 2006, dopo che il detentore aveva percorso qualche chilometro in territorio di __________, si sprigionò un incendio all’interno del cofano dell’automobile che subì un danno non quantificato dalla parte lesa;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CPS;

                                        perseguito con decreto d’accusa del 3 luglio 2006 n. 2315/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                             Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione delle lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 11 luglio 2006 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 21 marzo 2007, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento per i suoi assistiti e protesta tasse, spese e ripetibili. Egli rileva come non sia stato dimostrato con sufficiente chiarezza quale sia stata la causa dell’incendio e come non sia nemmeno stato provato il nesso di causalità tra il comportamento dei prevenuti e l’incendio stesso. Come si evince dall’incarto richiamato dall’assicurazione __________, le cause del sinistro possono essere altre; in modo particolare è stato ipotizzato che le fiamme si siano sprigionate dall’iniettore. Va poi rilevato come la ventola del riscaldamento sia rimasta intatta e come essa si trovasse all’interno del veicolo e non nel vano motore, come sostenuto dall’accusa;

sentito                               l’accusato ACCU 1;

sentito                               da ultimo l'accusato ACCU 2;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.1.    È il signor ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d'accusa in oggetto?

                                        1.2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        1.3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        1.4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        1.5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente riconosciute ripetibili?

                                        2.1.    È il signor ACCU 2 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto?

                                                      2.2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        2.3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        2.4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        2.5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie               1.     ACCU 1

                                        dall’accusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2316/2006 del 3 luglio 2006;

proscioglie               2.     ACCU 2

                                        dall’accusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2315/2006 del 3 luglio 2006;

riconosce                         a ciascuno degli imputati l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili;

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

10.2006.316 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.03.2007 10.2006.316 — Swissrulings