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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.12.2007 10.2006.304

4 dicembre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·691 parole·~3 min·3

Riassunto

Amministratore unico di una SA che trattiene le imposte alla fonte e ne utilizza un terzo a proprio profitto

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.304 DA 2216/2006

Bellinzona 4 dicembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

                                        per avere, nel periodo gennaio 2003 - 22 aprile 2004, a Lugano, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ SA  e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2003 e fino alla cancellazione, quale amministratore unico, dal registro di commercio avvenuta il 22.04.2004, per un importo complessivo sottratto di CHF 20'782.45;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall’art. 270 LT;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. 2216/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte dell'importo di fr. 20'782.45 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia  di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

                                    4.       La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 3 luglio 2006;

indetto                               il dibattimento 10 settembre 2007, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore DI 1, __________;  il Procuratore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il teste __________, __________, cittadino italiano, in __________, coniugato, __________, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;  nella denegata ipotesi di una condanna egli postula una riduzione della pena e contesta in ogni caso la pretesa di parte civile, le cui domande vanno rinviate a nuovo giudizio che accerti la situazione effettiva;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

                                        per avere, nel periodo gennaio 2003 - 22 aprile 2004, a Lugano, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ SA  e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2003 e fino alla cancellazione, quale amministratore unico, dal registro di commercio avvenuta il 22.04.2004, per un importo complessivo sottratto di CHF 20'782.45?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie                       __________ ACCU 1 dall’accusa di appropriazione indebita d'imposta alla fonte;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         70.--         testi                                                                   

                                        fr.                      270.--         totale

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