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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.11.2006 10.2006.301

9 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·822 parole·~4 min·1

Riassunto

entrata illegale di una persona il cui nome figura sulla lista allegata all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo Al Quaida o ai Taliban; applicazione erronea della procedura e degli articoli di legge

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.301 DA 2280/2006

Bellinzona 9 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale),

                                        per essere entrato illegalmente in Svizzera, segnatamente a Bissone, in data 7 maggio 2006, provenendo da Campione d’Italia, al volante della vettura BMW targata __________, nonostante pendesse nei suoi confronti un divieto d’entrata risultante dall’applicazione dell’Ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre 2000 istituente provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo “Al Quaïda” o ai Taliban nonché il relativo Allegato 2;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, combinato con l’Ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre 2000 istituente provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo “Al Quaïda” o ai Taliban nonché il relativo Allegato 2;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 giugno 2006 n. DA 2280/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 9 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale postula l’assoluzione del proprio assistito, in quanto la decisione del 27 novembre 2003, con la quale viene fatto divieto a quest’ultimo di entrare in Svizzera, non è menzionata nel decreto accusa. Inoltre detta decisione è formalmente nulla, poiché non indica le vie di ricorso. Egli rileva infine come le inchieste condotte dal MPC nei confronti dell’imputato siano state nel frattempo abbandonate, come il controllo eseguito dalle Guardie di confine all’interno della Svizzera e non alla frontiera sia scorretto e non valido, e come un divieto d’entrata per un cittadino di Campione d’Italia sia troppo restrittivo e penalizzante;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; Ordinanza del CF del 2 ottobre 2000 istituente provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo “Al Quaïda” o ai Taliban nonché il relativo Allegato 2; 1 segg. LEmb; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti e rilevando che, in base all’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza del CF del 2 ottobre 2000 istituente provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo “Al Quaïda” o ai Taliban, chiunque viola gli articoli 1, 3 e 4a dell’ordinanza è punito conformemente all’art. 9 della Legge sugli embarghi. Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della Legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal SECO (cpv. 3);

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione contro la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 2280/2006 del 26 giugno 2006;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 1

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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