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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.09.2006 10.2006.299

15 settembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·951 parole·~5 min·1

Riassunto

Acquisto di eroina per sé e per terzi e consumo.

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.299/CEG DA 2516/2005

Bellinzona 15 settembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1;  

prevenuto colpevole di   1.    infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel corso del mese di aprile 2005, per conto di __________ e __________, contrattato l’acquisto del quantitativo complessivo di 40/45 g di eroina, di cui 10 per sé stesso, 10 per __________ ed il rimanente per __________;

2.ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, acquistato 10 g di eroina poi usati per proprio personale consumo;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 luglio 2005 n. DA 2516/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale il __________.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.— (cento);

vista                                  l’opposizione parziale (limitatamente al dispostivo n. 2) al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 luglio 2005;

richiamati                          la sentenza 20 giugno 2006 in via contumaciale del Presidente della Pretura Penale;

                                       la richiesta 3 luglio 2006 di nuovo giudizio da parte di ACCU 1;

indetto                               il dibattimento 15 settembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente;  

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato il quale chiede che non venga pronunciata la revoca dei 60 giorni di detenzione decretati il __________ dalla Pretura Penale. La prognosi per il futuro è favorevole: i risultati delle analisi prodotti certificano l’astinenza da sostanze stupefacenti dai fatti oggetti del decreto d’accusa; da allora, resosi conto dello stato in cui si trovava, l’accusato si sottopone regolarmente ai controlli e 2-3 volte al mese si reca dal dr. med. __________, presso cui è costantemente “monitorato”; dall’agosto 2005 ha eliminato la cura “sostitutiva” a base di metadone. Anche la Sezione della circolazione di Camorino, valutando positivamente gli esiti degli esami tossicologici, gli ha ritornato la licenza di condurre. L’accusato sottolinea poi i suoi sforzi per trovare un’occupazione professionale: dapprima ha ricevuto dalla disoccupazione l’attestato di partecipazione al programma di simulazione aziendale, poi ha lavorato a __________ in una ditta attiva in ambito pubblicitario da cui purtroppo non è stato retribuito. Egli, di formazione impiegato di commercio (nota massima in contabilità) e con un anno di frequenza della scuola di contabile federale, ha svolto in seguito per brevi periodi (a tempo parziale o a ore) lavori di manovalanza. Dall’autunno 2005 egli ha finalmente trovato un impiego fisso, che mantiene a tutt’oggi, presso la __________ di __________: vi lavora come aiuto contabile percependo fr. 3'200.— lordi al mese (è previsto un aumento a fine anno).

                                        Egli sottolinea che una pena da espiare pregiudicherebbe il suo attuale rapporto professionale e costituirebbe un segno di sfiducia ai notevoli sforzi (con risultati) intrapresi nell’ultimo anno e mezzo, durante il quale ha interrotto ogni contatto con il mondo della tossicodipendenza;  

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dalla Pretura Penale il __________?

                              1.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi formale ammonimento?

                                 2.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti;

dà atto                         -         che ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) e di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2516/2005 del 11 luglio 2005;

che sono esecutivi i dispositivi del decreto d’accusa ai quali non è stata interposta opposizione, e meglio, la condanna alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (dispositivo n. 1, laddove il periodo di prova decorre dall’intimazione del decreto d’accusa, avvenuta l’11 luglio 2005);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di un ulteriore anno;

assegna                           la tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.-- relativi al presente giudizio a carico di ACCU 1;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      100.--         totale

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