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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.06.2007 10.2006.295

19 giugno 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·678 parole·~3 min·5

Riassunto

Causare il ferimento di un cane

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.295/ DA 2088/2006

Bellinzona 19 giugno 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, per dolo eventuale, causato il ferimento del cane di __________, causandole così un danno economico equivalente alle spese di cura dell’animale, e meglio, per avere, nel corso di una passeggiata presso il percorso vita, permesso al suo cane di razza pastore maremmano di nome __________, che già aveva dimostrato la predisposizione ad aggredire e ferire, anche mortalmente, altri cani, di aggredire e ferire il cane menzionato, non avendo preso alcuna precauzione per evitare tale evento (cane sciolto e senza museruola);

                                        fatti avvenuti a __________, il __________;

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 12 giugno 2006 n. 2088/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                    2.       Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 279.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 22 giugno 2006;

indetto                               il dibattimento 19 giugno 2007, al quale sono comparsi l’accusata, il suo difensore e il;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti                                il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa, con trasformazione della multa in pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere sospese condizionalmente oltre a fr. 200.— di multa;

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita;

                                        per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di danneggiamento,                per avere, a __________, il __________, per dolo eventuale, causato il ferimento del cane di CIVI 1, causandole così un danno economico equivalente alle spese di cura dell’animale, e meglio, per avere, nel corso di una passeggiata presso il percorso vita, permesso al suo cane di razza pastore maremmano di nome __________, che già aveva dimostrato la predisposizione ad aggredire e ferire, anche mortalmente, altri cani, di aggredire e ferire il cane menzionato, non avendo preso alcuna precauzione per evitare tale evento (cane sciolto e senza museruola)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, come segue il quesito posto sub 5 decaduti gli altri quesiti,

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di danneggiamento;

assegna                           le tasse e le spese di giustizia per totali fr. 400.-- allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      400.--         totale

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