CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.275 DA 1882/2006
Bellinzona 9 febbraio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta ingiuria,
per avere a Bellinzona, in date imprecisate ma comunque nel periodo dicembre 2005/28 gennaio 2006 ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, e meglio per avere, nel periodo dicembre 2005/25 gennaio 2006, nel corso di quattro conversazioni telefoniche tacciato CIVI 1 di “stronzo, figlio di puttana,” il 28 gennaio 2006 tacciato CIVI 1 di “stronzo svizzero di merda”;
2. ripetuta minaccia,
per avere a Bellinzona, il 5 dicembre 2005 e il 28 gennaio 2006, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a CIVI 1 dicendogli che lo avrebbe ammazzato e che gliel’avrebbe fatta pagare;
3. vie di fatto,
per avere a Bellinzona, il 28 gennaio 2006, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendolo con delle manate sul torace;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177, 180 cpv. 1, 126 cpv. 1 CP; richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. 1882/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 maggio 2006;
indetto il dibattimento 9 febbraio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, il difensore, la parte civile e il patrocinatore di parte civile mentre la Sostituto Procuratore Pubblico con lettera 21 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto della richiesta di risarcimento della parte civile formulata in data 1.12. 2006 riferita alla nota professionale dell’avv. PR 1 (fr. 1'181.45) e ad un’indennità per torto morale di fr. 1'000.--;
sentito l'accusato il quale precisa di non avere mai proferito i termini di cui al decreto d’accusa, anzi, egli si sarebbe sempre comportato con correttezza reagendo esclusivamente alle provocazioni della parte lesa, il quale lo ha più volte insultato e il 28 gennaio 2006, prima che lui gli mettesse le mani addosso, lo aveva minacciato con la pala. Anche la sua ex moglie, non si sarebbe comportata bene con lui e questo a partire dal giorno in cui la figlia gli aveva portato il PC da riparare, PC che però apparteneva alla parte lesa e che non poteva dunque finire nelle mani dell’accusato, con cui non c’era un buona rapporto. L’accusato descrive la situazione famigliare in cui si sono svolti i fatti, caratterizzata da un conflitto permanente, sia nei rapporti “accusato-ex moglie” che nei rapporti “accusato-partelesa”. Le liti sono scaturite al momento in cui l’accusato si è recato nell’abitazione della ex moglie per esercitare il diritto di visita sui figli, con i quali, dice, ha un buon rapporto. Rapporto che però non può essere definito nei confronti della madre, la quale non sopporta l’accusato. A monte delle tensioni tra i due ex coniugi vi sarebbe, fra le altre cose un fatto increscioso e meglio che la madre avrebbe provocato qualche anno fa un “occhio nero” al figlio minore. Per il resto l’accusato ammmette di avere insultato la parte lesa, dicendogli parole come“vaffanculo”, e di avergli messo le mani addosso dopo che lo aveva provocato.
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il riconoscimento delle pretese civili;
sentito il difensore dell’accusato, la quale ha contestato fermamente le affermazioni addotte dalla parte civile: questa persona non sarebbe infatti per nulla credibile, tant’è che nei suoi verbali si sarebbe più volte contraddetto e la versione da lei addotta collimerebbe solo parzialmente con quanto dichiarato con la sua attuale compagna, nonché ex moglie dell’accusato. L’accusato avrebbe unicamente reagito a serie provocazioni della parte civile e della sua compagna, in modo del tutto giustificato.
Le risultanze istruttorie non sarebbero per finire utilizzabili per i motivi appena esposti e siccome l’attuale companga della parte civile non avrebbe detto il vero davanti al Procuratore Pubblico;
sentita la parte civile in replica, la quale ha definito assolutamente inaccettabile quanto dichiarato dal difensore dell’accusato, la quale ha praticamente affermato che l’attuale compagna della parte civile avrebbe detto il falso sotto giuramento. Ora, detta accusa, al limite del temerario, è assolutamente infondata, in quanto se così fosse, l’accusato avrebbe dovuto opporsi all’utilizzo in sede dibattimentale delle risultanze istruttorie di polizia e di MP;
sentita la difesa in duplica, la quale ha dichiarato che, indipendentemente dall’opposizione dell’utilizzo dei verbali in questione, una condanna non potrà comunque essere pronunciata, in quanto la stessa testimone (compagna della parte civile) ha espressamente dichiarato di nutrire inimicizia per l’accusato. Ha chiesto quindi il proscioglimento o una massiccia riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 Ripetuta ingiuria, per avere a Bellinzona, in date imprecisate ma comunque nel periodo dicembre 2005/28 gennaio 2006 ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, e meglio per avere, nel periodo dicembre 2005/25 gennaio 2006, nel corso di quattro conversazioni telefoniche tacciato CIVI 1 di “stronzo, figlio di puttana,” il 28 gennaio 2006 tacciato CIVI 1 di “stronzo svizzero di merda” e dicendogli in altre circostanze “Vaffanculo” ?
1.2 Ripetuta minaccia, per avere a Bellinzona, il 5 dicembre 2005 e il 28 gennaio 2006, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a CIVI 1 dicendogli che lo avrebbe ammazzato e che gliel’avrebbe fatta pagare?
1.3 Vie di fatto, per avere a Bellinzona, il 28 gennaio 2006, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendolo con delle manate?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni può avvenire la cancellazione?
4. Devono essere accolte le pretese di parte civile?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese e vanno assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 cpv. 1, 126 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 68 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e non potendosi in particolare dare per assodato che la ex moglie dell’accusato abbia dichiarato il falso davanti al Procuratore pubblico, viste per il resto anche le particolari ammissioni dell’accusato in merito agli epiteti utilizzati nei confronti della parte civile,
dichiara ACCU 1
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
3. L’accusato rifonderà alla parte civile fr. 400.— (quattrocento) a titolo di ripetibili.
condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento);
1.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
3. L’accusato rifonderà alla parte civile fr. 400.— (quattrocento) a titolo di ripetibili.
conferma il rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 1'200.-- totale