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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.02.2007 10.2006.273

8 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,040 parole·~5 min·2

Riassunto

Mancato versamento degli alimenti.

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.273/GEJ DA 1930/2006

Bellinzona 8 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio e per esso a CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 15 novembre 1999 del Pretore della Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 7'809,40 per il periodo 01.06.2004 – 31.08.2005;

                                        fatti avvenuti a Bellinzona nel periodo indicato;

                                        reato previsto dall’art. 217 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 giugno 2006 n. 1930/2006 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

                                    2.       Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 7'809.40, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 giugno 2006;

indetto                              il dibattimento 8 febbraio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, una rappresentante della parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              l’accusato, il quale dichiara di essere stato impossibilitato a pagare per tutti questi anni, ma ha intenzione di pagare. Dichiara di guadagnare fr. 1'190.-- al mese come dipendente di una società di Locarno. La sua situazione finanziaria  è molto difficile, oltre ai debiti deve provvedere a versare mensilmente alla sua compagna, nonché convivente, fr. 300.--. Precisa che la sua compagna svolge un’attività lucrativa.

Il Giudice                           fa notare all’accusato che sono anni che dichiara per iscritto e verbalmente di intendere pagare senza che detta intenzione si sia mai tramutata in concreta realtà. Fa inoltre presente che il perdurare di questa situazione di stallo avrebbe dovuto indurre l’accusato a cambiare professione o perlomeno datore di lavoro, in modo da poter ottenere un salario più digintorso rispetto a quello dichiarato. Fa notare poi all’accusato che lo stesso non ha precisato al Giudice di essere l’amministratore unico della società anonime per la quale dice ora di lavorare, così come si evince dall’estratto online RC stampato seduta stante ed acquisito agli atti di causa.

l’accusato                          a questo punto, a comprova della sua buona intenzione, l’accusato versa seduta stante fr. 300.— a CIVI 1 e si impegna formalmente tramite contratto redatto e sottoscritto seduta stante, a versare a CIVI 1 fr. 300.—mensili fino a totale estinzione del debito, la prima rata il 1. marzo 2007.

                                        Per non aggravare la sua situazione finanziaria chiede di potere effettuare lavori di pubblica utilità, in sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria;

sentita                               la parte civile, che prende atto del pagamento di fr. 300.--, da porre in deduzione del credito;

viene sentito                      per ultimo l'accusato che conferma quanto detto, in particolare il fatto di essere disposto ad effettuare lavori di pubblica utilità;

posti                                  a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 15 novembre 1999 del Pretore della Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 7'809,40 per il periodo 01.06.2004 – 31.08.2005?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     Devono essere accolte le pretese di parte civile di fr. 7'809.40 a titolo di risarcimento?

                                 4.     L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, rilevato che dall’istruttoria è emerso in maniera incontrovertibile che l’accusato non ha fatto il possibile per ottenere introiti e per pagare quindi gli alimenti, circostanza questa che è sufficiente affinché i requisiti di cui all’art. 217 CP siano adempiuti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 CPS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1930/2006 del 6 giugno 2006.

condanna                         ACCU 1

                                    1.       al lavoro di pubblica utilità di 122 (centoventidue) ore da prestare.

                                    §        L’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o ad un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                    2.       al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 7'509.40, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- (fr. 700.-- in caso di motivazione scritta).

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    CIVI 1, Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                            200.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            300.--         spese giudiziarie

                                    fr.                           500.--         totale

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