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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.02.2007 10.2006.270

8 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,317 parole·~7 min·2

Riassunto

Meccanico che trattiene un autoveicolo al fine di ottenere il saldo di una fattura per prestazioni eseguite sullo stesso.

Testo integrale

1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.270 DA 1886/2006

Bellinzona 8 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1, __________)

prevenuto colpevole di        sottrazione di una cosa mobile,

                                        per avere, a __________, sul piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, senza intenzione di appropriarsene, dopo oltre due anni di richiami verbali tesi al recupero del saldo di una fattura, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2 (detentore di fatto) il veicolo marca Chrysler __________ targato TI __________ creando un considerevole pregiudizio;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 141 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 maggio 2006 n. 1886/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 maggio 2006 dalla parte civile;

indetto                              il dibattimento 8 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, la parte civile n. 2 e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la patrocinatrice di parte civile, la quale ha dichiarato che l’accusato non è stato sufficientemente punito. Infatti egli avrebbe agito con il disegno di ottenere un profitto, con l’intenzione di rubare il veicolo ed in seguito di trattenerlo in officina, per poi procedere alla sua vendita illegale. Dette circostanze implicherebbero di ritenere adempiuti i presupposti del furto e, subordinatamente, dell’estorsione. La parte civile ha posto l’accento sul fatto che l’accusato non ha mai promosso una causa civile volta al pagamento della fattura, né una procedura esecutiva per ottenere il sequestro o il pignoramento dell’auto, circostanze queste che denoterebbero la sua malafede;

sentito                              il difensore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa. Deve essere rigettata qualsiasi argomentazione in merito al compimento dei reati di furto e estorsione, ritenuto che gli stessi non sono stati né commessi né provati. L’accusato intendeva esclusivamente ottenere il pagamento di una mercede a lui dovuta e mai totalmente pagata dalla parte civile. Egli avrebbe inoltre unicamente esercitato il diritto di ritenzione sul veicolo, che, ancorché tardivo, sarebbe da ritenersi valido.

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti (formulati in considerazione delle argomentazioni della parte civile, tenuto conto dei limiti imposti a quest’utlima dalla giurisprudenza secondo cui non può esprimersi sulla quantificazione della pena, ma può pronunciarsi sulla qualifica giuridica del reato);

1.È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1       sottrazione di una cosa mobile, per avere

                                        per avere, a __________, sul piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, senza intenzione di appropriarsene, dopo oltre due anni di richiami verbali tesi al recupero del saldo di una fattura, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2 (detentore di fatto) il veicolo marca Chrysler __________ creando un considerevole pregiudizio?

1.2.furto,

                                        per avere, a __________, sul piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2 (detentore di fatto), al fine di appropriarsene il veicolo marca Chrysler __________?

                              1.3.     estorsione,

                                        per avere il 4 gennaio 2006 per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usato violenza contro CIVI 2, minacciandolo di grave danno ed inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     Se deve essere accolta la pretesa di parte civile ?

5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

                                6.     Se devono essere riconosciute ripetibili?

la difesa                            si oppone ai quesiti n. 1.2 e 1.3, in quanto in merito ai reati in questione non è stata fatta alcuna promozione dell’accusa e per l’estorsione non è stata esperita alcuna istruttoria;

il giudice                            ammette i quesiti così come formulati;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

il giudice                            riapre il dibattimento alle ore 14.40 e motiva brevemente il giudizio.

                                        Non possono essere prese in considerazione le nuove imputazioni d’accusa proposte dalla parte lesa: infatti, per quanto attiene al furto (art. 139 CP), l’istruttoria non ha minimante dimostrato che l’accusato, impadronendosi dell’autovettura, abbia inteso procacciarsi un indebito profitto. Dagli atti emerge infatti unicamente che egli ha trasferito il veicolo nella sua officina con l’unico scopo di vedersi onorare una fattura scoperta da diversi anni. In effetti, dopo avere asportato l’automobile ha contattato la parte civile per ottenere il versamento del dovuto. Pure da respingere è l’imputazione di estorsione per i motivi soggettivi appena enunciati e per il fatto che l’istruttoria non ha nemmeno lontanamente provato che l’accusato abbia usato violenza o abbia minacciato il suo ex cliente. Pure privo di riscontro è la circostanza che lo stesso abbia indotto qualcuno ad atti pregiudizievoli, avendo egli agito esclusivamente sull’oggetto (auto) e non sulle persone, se non contattando telefonicamente la parte civile per ottenere il pagamento della fattura.

                                        Per quanto attiene alle pretese civili (non contemplate nel DA in quanto formulate solo in data odierna), si deve giocoforza rinviarle al competente giudice civile, poiché le stesse sono di difficile quantificazione.

                                        Visto quanto precede e conformemente alla prassi di questa Pretura, non vengono assegnate ripetibili all’accusato, in quanto il DA è stato confermato. Vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare ulteriori tasse e spese.

visti                                   l’art. 139, 141 e 156 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1, 2 e 3; negativamente ai quesiti posti sub 1.2 e 1.3 e, come segue, ai quesiti posti sub 4, 5 e 6;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1886/2006 del 24 maggio 2006.

Condanna                        ACCU 1

                                    1.       alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        §   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    2.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, di cui al decreto d’accusa, di complessivi fr. 500.--

                                    3.       Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                    4.       La parte civile è rinviata al competente foro.

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

            Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                            500.--         multa

                                    fr.                            200.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            300.--         spese giudiziarie

                                    fr.                         1'000.--         totale

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