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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.11.2006 10.2006.263

17 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·521 parole·~3 min·3

Riassunto

Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.263 DA 1901/2006

Bellinzona 17 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1, difeso da: Avv. DI 1, __________,  

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia __________ (__________), e per essa all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, i contributi alimentari stabiliti con il decreto supercautelare 18.01.2001 dal Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi Frs. 32'500.-, per il periodo 01.01.2001-31.3.2005;

fatti avvenuti                       ad __________ e a __________, nel periodo 01.01.2001-31.3.2005;

reato previsto                     dall' art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1901/2006 di data 23 maggio 2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 17 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere accolta la richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1901/2006 del 23 maggio 2006.

carica                               le spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona, Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.      

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi                                                                   

                                        fr.                      250.00       totale

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