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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.11.2006 10.2006.259

29 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·635 parole·~3 min·1

Riassunto

colpire una persona con sberle e pugni; provocazioni; esente da pena

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.259 DA 1694/2006

Bellinzona 29 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1  ,

prevenuto colpevole di         vie di fatto,

                                        per avere commesso vie di fatto contro CIVI 1, colpendolo con sberle e pugni;

                                        fatti avvenuti a __________, in __________, il 30 agosto 2005;

                                        reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 maggio 2006 n. DA 1694/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  Per qualsiasi pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

                                        4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 29 novembre 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, ritenuto che non si considera assolutamente colpevole di quanto avvenuto, essendo stato per lungo tempo provocato dal signor CIVI 1. Egli afferma inoltre che pure la vittima gli ha tirato schiaffi e pugni, ma incomprensibilmente non è stata condannata, nonostante la sua denuncia;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta, in modo particolare può essere applicato l’art. 177 cpv. 3 CPS?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1, 177 cpv. 3 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti ed avendo preso atto che l’imputato è stato provocato dalla vittima - come attestato pure dalla teste __________ - per cui appare opportuno ed equo mandarlo esente da pena ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CPS ;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1694/2006 del 15 maggio 2006;

manda                             ACCU 1

                                        esente da pena;

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dell’immigrazione e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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