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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.11.2006 10.2006.255

22 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·685 parole·~3 min·2

Riassunto

Omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute per i contributi AVS/AD

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.255 DA 1907/2006

Bellinzona 22 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

                                        per avere, a partire dal mese di ottobre 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ SA e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere i contributi AVS/AD, omesso di riversare alla Cassa di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'411.75;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l’art. 208 OAVS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 29 maggio 2006 n. DA 1907/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'411.75, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 22 novembre 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale il proscioglimento, sottolineando come fosse suo padre ad occuparsi delle questioni amministrative del bar e come lui si fidasse di quest’ultimo proprio il legame famigliare che li univa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 87 LAVS; 208 OAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, avendo preso atto che l’imputato ha agito per negligenza, che il periodo preso in questione per la denuncia penale (aprile-maggio 2004) non coincide con quello durante il quale egli si è occupato del bar, ritenuto che egli ha abbandonato l’esercizio pubblico già nel mese di marzo 2004, appena scoperto quanto fatto da suo padre, e rilevato che il 17 maggio 2004 egli è stato cancellato dal RC;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l’art. 208 OAVS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1907/2006 del 29 maggio 2006;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       170.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      370.00       totale

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