Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.11.2006 10.2006.252

22 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·916 parole·~5 min·2

Riassunto

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia 1.42 gr/mille) e incidente della circolazione

Testo integrale

1. LESA 1 2. LESA 2    

Incarto n. 10.2006.252 DA 1862/2006

Bellinzona 22 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l’autovettura Skoda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 - max. 2.04 grammi per mille);

                                             fatti avvenuti a __________ il __________;

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano cozzando conseguentemente contro un paletto e una ringhiera posti a delimitazione di una casa privata;

                                             fatti avvenuti a __________ il __________;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguita                         con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. DA 1862/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 22 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ribadisce quanto dichiarato dalla sua assistita nel corso dell’interrogatorio del 14 aprile 2006. In particolare, non si spiega il tasso di alcolemia relativamente alto in relazione allo stato psicofisico effettivo. Ricorda inoltre come verosimilmente il risultato della perizia chimica sia stato falsato dalla somministrazione delle gocce fiori di Bach rispettivamente Agua de florida, dopo l’incidente. Chiede infine una sensibile riduzione della multa in considerazione della difficile situazione economica;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        1.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                             per aver condotto l’autovettura Skoda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 grammi per mille);

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano cozzando conseguentemente contro un paletto e una ringhiera posti a delimitazione di una casa privata;

                                        fatti compiuti a __________ il __________;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 715.20;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       215.20       spese perizia

                                        fr.                     1215.20       totale

10.2006.252 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.11.2006 10.2006.252 — Swissrulings