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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.11.2006 10.2006.240

23 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,096 parole·~5 min·1

Riassunto

battuta di caccia al cervo senza autorizzazione in periodo di divieto con fucile munito di silenziatore; porto di un fucile senza il necessario porto d'armi

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.240 DA 1811/2006

Bellinzona 23 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Gabriele Massetti in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  infrazione alla Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli,

                                             per avere, il __________, a __________ (zona __________), senza essere autorizzato, in tempo di divieto, effettuato una battuta di caccia al cervo con il fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726 munito di silenziatore;

                                             fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                             reato previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP in relazione con gli art. 4 e 5 LCP e 5 cpv. (recte: 2 cpv. 1) lett. b OCP;

                                        2.  infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

                                             per avere, il __________, a __________, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora il fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726; arma usata per la consumazione del reato di cui al punto 1;

                                             fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                             reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. DA 1811/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  Alla privazione del diritto di cacciare per 1 (uno) anno.

                                        4.  Ordina la confisca del fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore, del fucile marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, di una tagliola e due pile Mag-lite modificate con interruttore e con sistema di montaggio sul fucile, sequestratigli dagli agenti della Polizia della caccia il __________ (art. 58 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 23 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito da tutte e due i capi d’imputazione e, in via subordinata, la condanna solo per il secondo, tenuto conto comunque di tutte le attenuanti generiche, con contestuale sensibile diminuzione della pena proposta. Postula inoltre il dissequestro di tutti gli oggetti confiscati. In merito alla pena accessoria del divieto di cacciare, chiede che non venga comminata;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Infrazione alla Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

                                        1.2.  Infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.    Deve essere comminata la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare, e se sì a quali condizioni?

                                        5.    Deve essere ordinata la confisca del fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore, del fucile marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, di una tagliola e due pile Mag-lite modificate con interruttore e con sistema di montaggio sul fucile sequestratagli dalla Polizia della caccia il __________?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 58 CPS; 4, 5, 17 LCP; 2 OCP; 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  infrazione alla Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, art. 17 cpv. 1 LCP, in relazione con gli art. 4 e 5 LCP e 2 cpv. 1 lett. b OCP,

                                        2.  infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm, in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm,

                                        per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1811/2006 del 22 maggio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        2.  alla pena accessoria della privazione del diritto di cacciare per 1 (uno) anno, sospesa per un periodo di prova di due anni;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 380.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

ordina                              la confisca del fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore e di una tagliola sequestratagli dalla Polizia della caccia il __________;

ordina                              il dissequestro del fucile marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, e due pile Mag-lite modificate con interruttore e con sistema di montaggio sul fucile sequestratagli dalla Polizia della caccia il __________;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       180.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      880.00       totale

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