Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.12.2006 10.2006.235

12 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·997 parole·~5 min·1

Riassunto

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.24 gr/mille) e incidente

Testo integrale

1. LESA 1 2. LESA 2    

Incarto n. 10.2006.235 DA 1824/2006

Bellinzona 12 dicembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l'autovettura VW Bora targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.24 grammi per mille);

                                             fatti avvenuti a __________ il 5 aprile 2006;

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura Mitsubishi targata __________  condotta da LESA 2 , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

                                             fatti avvenuti a __________ il 5 aprile 2006;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. DA 1824/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 novembre 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 12 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale postula una riduzione della pena a 60 giorni di detenzione e la rinuncia alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 2 novembre 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se si, a quali condizioni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 5 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1824/2006 del 22 maggio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 2’000.-- (duemila);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 novembre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     2000.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2650.00       totale

10.2006.235 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.12.2006 10.2006.235 — Swissrulings