LESA 1
Incarto n. 10.2006.234 DA 1579/2006
Bellinzona 5 dicembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di atti contro la pubblica incolumità,
per aver omesso di adeguatamente custodire il suo cane, in particolare per averlo lasciato vagare liberamente, permettendogli così di aggredire il cane di proprietà di LESA 1 che lo teneva correttamente al guinzaglio mentre camminava sulla pubblica via;
fatti avvenuti a __________ il 4 dicembre 2005;
reato previsto dall’art. 6 cifra 1 LOP,
perseguita con decreto d’accusa del 2 maggio 2006 n. DA 1579/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 maggio 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusata e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
prospettato all’accusata l’estensione del decreto d’accusa al reato di danneggiamento;
sentita l'accusata, la quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’imputazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Atti contro la pubblica incolumità,
1.2. Danneggiamento,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 6 cifra 1 LOP; 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto che gli atti non permettono di ritenere che il caso in esame sia stato preceduto da casi analoghi o eventi che avrebbero dovuto indurre l’imputata a ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per gli altri animali, per cui viene a mancare l’elemento soggettivo dell’intenzionalità nella forma del dolo eventuale;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di:
1. atti contro la pubblica incolumità, art. 6 cifra 1 LOP,
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1579/2006 del 2 maggio 2006;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale