Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.11.2006 10.2006.221

28 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·692 parole·~3 min·4

Riassunto

Condurre la vettura senza licenza di condurre

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.221 DA 1643/2006

Bellinzona 28 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         guida senza licenza di condurre o malgrado la revoca,

                                        per aver condotto l’autovettura Mercedes targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 2 marzo 2006 per il periodo 6 aprile 2006 - 5 maggio 2006;

                                        fatti avvenuti a __________ il 6 aprile 2006;

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 maggio 2006 n. DA 1643/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2006 dall’allora difensore;

indetto                               il dibattimento 28 novembre 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 6 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1643/2006 del 8 maggio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  300.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  650.00            totale

10.2006.221 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.11.2006 10.2006.221 — Swissrulings