Incarto n. 10.2006.211 DA 1434/2006
Bellinzona 6 dicembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, in due circostanze, ripetutamente aiutato cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva non autorizzata nelle indicate circostanze:
a) a __________ dal 16 al 19 gennaio 2006, dandogli a pigione un appartamento affinché potesse prostituirsi, aiutato __________, detto “__________” a soggiornare illegalmente in Svizzera siccome sprovvisto di visto d’ingresso nonché colpito da espulsione;
b) a __________, dal 22 al 25 e poi dal 26 al 28 febbraio 2006, dandogli a pigione un appartamento e anticipandogli pure il denaro occorrente per iniziare l’attività, aiutato __________, detto “__________” a soggiornare illegalmente in Svizzera siccome sprovvisto di visto d’ingresso;
2. correità in esercizio illecito della prostituzione,
per avere, nelle circostanze di cui sub 1 b), senza richiedere l’autorizzazione alla competente Autorità, anticipandogli il denaro per il pagamento delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa e su un sito internet, dandogli pure una tessera SIM per attivare il collegamento cellulare al fine di poter essere contattato dai clienti, acquistandogli una confezione di 140 preservativi da usare durante la propria attività, infranto le prescrizioni cantonali obbligatorie per l’esercizio della prostituzione esercitata dal transessuale __________, in arte “__________”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS e 199 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 aprile 2006 n. DA 1434/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 aprile 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata la derubricazione del secondo capo d’accusa in complicità in esercizio illecito della prostituzione, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del proprio assistito ed in via subordinata la derubricazione del secondo reato in complicità in esercizio illecito della prostituzione. Egli evidenzia come il suo assistito non avesse la “Tatherrschaft” e quindi non fosse il padrone della situazione. I due transessuali si sarebbero prostituiti indipendentemente dal suo aiuto e non potevano essere considerati nella maniera più assoluta alle sue dipendenze. Di conseguenza cade anche l’accusa di infrazione dell’art. 23 cpv. 4 LDDS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’art. 23 LDDS;
1.2. Correità, sub. complicità, in esercizio illecito della prostituzione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 25 CPS; 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 199 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti a __________ dal 16 al 19 gennaio 2006 e a __________ dal 22 al 25 e dal 26 al 28 febbraio 2006, nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 1434/2006 del 10 aprile 2006;
2. complicità in esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,
per avere, a __________, dal 22 al 25 e poi dal 26 al 28 febbraio 2006, anticipandogli il denaro per il pagamento delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa e su un sito internet, dandogli pure una tessera SIM per attivare il collegamento cellulare al fine di poter essere contattato dai clienti, acquistandogli una confezione di 140 preservativi da usare durante la propria attività, aiutato il transessuale __________, in arte “__________”, ad esercitare illecitamente la prostituzione senza la necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della legge cantonale sull’esercizio della prostituzione;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale