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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.11.2006 10.2006.202

24 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·694 parole·~3 min·2

Riassunto

Omissione nella notifica della professione di prostituta e entrata illegale in Svizzera

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.202 DA 1555/2006

Bellinzona 24 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1 ,  

prevenuta colpevole di     1.  esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere, nel periodo gennaio 2006 sino al 18 aprile 2006, soggiornando ad __________ per svolgervi l'attività di prostituta, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione, segnatamente aver omesso di annunciarsi alla Polizia cantonale (art. 5 e 8 LEsProst);

reato previsto                     dall’art. 199 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                    2.  violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per essere entrata illegalmente in Svizzera in 4 occasioni nel periodo gennaio 2006 sino al 18 aprile 2006 attraverso il valico doganale di __________, soggiornando in questi periodi ad __________ benché nei suoi confronti fosse già stato emesso il 18 marzo 2005 dalla competente autorità del __________ (recte: dalla competente __________) un divieto di entrata valido fino al 3 marzo 2007;

reato previsto                     dall’art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1555/2006 di data 20 aprile 2006 del che propone la condanna dell'accusata:

                                        1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni.

                                        2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 aprile 2006 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 24 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal primo capo di imputazione e chiede pure in via principale il proscioglimento dal secondo capo di imputazione;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  esercizio illecito della prostituzione

                                        1.2.  violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                   3.   Se deve essere condannata alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 63 ,199 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006.

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006 con la correzione odierna.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

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