Incarto n. 10.2006.202 DA 1555/2006
Bellinzona 24 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1 ,
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per avere, nel periodo gennaio 2006 sino al 18 aprile 2006, soggiornando ad __________ per svolgervi l'attività di prostituta, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione, segnatamente aver omesso di annunciarsi alla Polizia cantonale (art. 5 e 8 LEsProst);
reato previsto dall’art. 199 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrata illegalmente in Svizzera in 4 occasioni nel periodo gennaio 2006 sino al 18 aprile 2006 attraverso il valico doganale di __________, soggiornando in questi periodi ad __________ benché nei suoi confronti fosse già stato emesso il 18 marzo 2005 dalla competente autorità del __________ (recte: dalla competente __________) un divieto di entrata valido fino al 3 marzo 2007;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 1555/2006 di data 20 aprile 2006 del che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 aprile 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 24 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal primo capo di imputazione e chiede pure in via principale il proscioglimento dal secondo capo di imputazione;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere condannata alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63 ,199 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006 con la correzione odierna.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale