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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.11.2006 10.2006.138

14 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·788 parole·~4 min·2

Riassunto

Abbandono del luogo dell'incidente e opposizione alla prova del sangue.

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.138/CEG DA 951/2006

Bellinzona 14 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                                        per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo in cui era incorso in un incidente con l’autovettura __________ targata __________, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

                                 2.     inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 92 cpv.1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 951/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 20 marzo 2006;

indetto                               il dibattimento 14 novembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dall’DI 1, mentre il AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il teste __________, __________, attinente di __________, domiciliata a __________ , __________, __________, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura; è parte lesa;

                                        il teste __________, __________, attinente di __________, domiciliata a __________ , __________, __________, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’accusa;

                                        per ultimo l'accusato.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, per essersi, a __________ il __________, intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanan-dosi dal luogo in cui era incorso in un incidente con l’autovettura __________ targata __________, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presu-mere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempesti-vamente la prova dell’alito o del sangue?

                              1.2.     inosservanza dei doveri in caso di infortunio, per aver abbandonato, a __________ il __________, il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Visti                                  gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2, decaduti gli altri, come segue al quesito posto sub 5;

proscioglie                       ACCU 1 dalle accuse di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida   e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per quanto accaduto a __________ il __________;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (50),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                   a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         50.--         testi                                                                   

                                        fr.                      350.--         totale

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