Incarto n. 10.2006.137 DA 1028/2006
Bellinzona 23 gennaio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura Peugeot targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dal risultato della prova etanografica (1,66 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 1028/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 marzo 2006;
indetto il dibattimento 23 gennaio 2007, al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal difensore Avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale dichiara, in caso di condanna, di non essere disposto ad effettuare un lavoro di pubblica utilità;
sentiti il difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede che la pena venga ridotta (ad un massimo di aliquota giornaliera di fr. 30.--);
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine per aver, a __________ il __________, condotto l’autovettura Peugeot targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dal risultato della prova etanografica (1,66 grammi per mille)?
1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, per essersi, a __________ il __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 4.; negativamente al quesito posto sub 3.; come segue al quesito posto sub 2.;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1028/2006 del 13 marzo 2006.
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.— (trenta) cadauna, per un totale di fr. 2'700.— (duemilasettecento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-- per complessivi fr. 700.-- (settecento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80088),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 2'700.-- pena pecuniaria
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 3'400.-- totale