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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.06.2006 10.2006.104

7 giugno 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·522 parole·~3 min·1

Riassunto

Scaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.104 DAC 895/2002

Bellinzona 7 giugno 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1, __________)  

prevenuto colpevole di         pornografia,

                                        per essersi:

                                        a)    tramite __________, nei confronti del quale si procede separatamente,

                                               procurato e fatto installare sul suo PC 4 filmati e immagini (27 fotografie) vertenti su atti sessuali tra persone e animali;

                                         b)    procurato in via elettronica scaricandoli da siti Internet e salvato sul suo PC, 9 filmati vertenti su atti sessuali con adolescenti e svariate immagini vertenti su atti sessuali fra e con adolescenti;

reato previsto                     dall’art. 197 cifra 3bis CP;

fatti avvenuti                       a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

                                        3.  Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;

rilevato                              che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;

preso atto                          che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;

indetto                               il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.

                                    2.  Sugli oneri dell’odierno giudizio.

visti                                   gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

ordina                              la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.

prescinde                         dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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