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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.07.2006 10.2006.103

11 luglio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·650 parole·~3 min·3

Riassunto

mancato versamento degli alimenti per la figlia per un importo di fr. 6'000.--, oltre agli assegni famigliari, per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006

Testo integrale

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.103 DA 634/2006

Bellinzona 11 luglio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia gli alimenti fissati con convenzione per l’obbligo di mantenimento di minori 23 marzo 1994 della Delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 6'000.--, oltre agli assegni per la figlia, per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006;

                                        fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 febbraio 2006 n. DA 634/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 6'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 11 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando come non siano dati i presupposti soggettivi del reato, nonché come questi non fosse oggettivamente in grado di far fronte agli obblighi alimentari vista la difficile situazione economica. Egli rileva inoltre come la querela non copra completamente i fatti in esame;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  Può essere confermata, e, se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel decreto d’accusa?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti ed avendo verificato che la querela 9 dicembre 2004, non essendo mai stata estesa, non copre i fatti contemplati dal decreto d’accusa (cfr. Bosshard in: Basler Kommentar, n. 27 ad art. 217 CPS);

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 634/2006 del 20 febbraio 2006.

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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