1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1
Incarto n. 10.2006.10 DA 4145/2005
Bellinzona 21 giugno 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere, a __________, dal __________, volontariamente omesso di ottemperare al decreto esecutivo __________ del Segretario assessore della Pretura di __________ che le ordinava, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di procedere al taglio delle piante come indicato nella sentenza __________ della Pretura di __________, __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. 4145/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 novembre 2005;
indetto il dibattimento 21 giugno 2007, al quale hanno partecipato la prevenuta e il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti civili non hanno fatto atto di comparsa, così come il loro patrono;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale esamina la fondatezza dal punto di vista formale e di merito della decisione del Segretario assessore nella procedura ordinaria inappellabile, che egli reputa viziata da carenze a livello difensivo (mancata applicazione dell’art. 39 CPC, siccome le parti non conoscevano i meccanismi procedurali). Quindi egli assevera che la versione della sua patrocinata (piante presenti già prima di dieci anni), da lei affermata sin dalla prima procedura, sarebbe confortata dalle fotografie agli atti e dalla lettera dell’ing. __________. Invoca dipoi l’errore sui fatti: l’imputata si reputava vittima di un’ingiustizia (le veniva imposto un ordine in base a una decisione errata dal punto formale e sostanziale) e pertanto essa non ha dato seguito all’ordine impartitole sotto comminatoria penale. Oltre a ciò, la stessa attendeva l’esito sulla sua domanda di restituzione in intero. Di conseguenza, la sua assistita deve essere assolta, siccome essa non era consapevole della reale validità della decisione esecutiva; detto altrimenti, per la rappresentazione errata dei fatti, la prevenuta non poteva soggettivamente integrare gli estremi del reato ascrittole;
sentita per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di essere stata vittima di un’ingiustizia fin dall’inizio della procedura ordinaria nell’anno __________;
posti a giudizio, con l’adesione delle parti, i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CP,
per avere,
a __________, dal __________, volontariamente omesso di ottemperare al decreto esecutivo __________ del Segretario assessore della Pretura di __________ che le ordinava, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di procedere al taglio delle piante come indicato nella sentenza __________ della Pretura di __________, __________?
2. Ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, art. 13 CP?
2.1. Trattasi di un errore sull’illiceità, art. 21 CP?
3. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena le deve essere inflitta?
4. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
5. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss., 47 ss., 106 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CP,
per avere,
a __________, dal __________, volontariamente omesso di ottemperare al decreto esecutivo __________ del Segretario assessore della Pretura di __________ che le ordinava, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di procedere al taglio delle piante come indicato nella sentenza __________ della Pretura di __________, __________;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.00 (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).
La condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
Dà atto del fatto che il rinvio al competente foro civile delle parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, per ogni loro pretesa, così come indicato nel decreto di accusa, è cresciuto in giudicato.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale