Incarto n. 10.2005.87 DA 483/2005
Bellinzona 31 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,
per avere, il 19 novembre 2004, a Lamone, circolato con l’automobile marca “Fiat Punto” targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia al minimo 0.91 g/kg al massimo 1.25 g/kg);
2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004 nel Cantone Ticino, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 LCStr e 19a cifra 1 LStup, richiamati gli art. 68 cifra 1 CPS, 26, 31 e 55 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 n. DA 483/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 700.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 31 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dichiara che i fatti non sono contestati e chiede pertanto che in considerazione degli aspetti soggettivi la pena sia sospesa condizionalmente per un periodo di prova prolungato ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Circolazione in stato di ebrietà,
1.2. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 483/2005 del 14 febbraio 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68 cifra1 CPS; 26, 31, 55 e 91 cpv. 1 vLCStr; 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti a Lamone il 19 novembre 2004, rispettivamente nel periodo dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 483/2005 del 14 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 750.00 spese giudiziarie
fr. 1950.00 totale