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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.05.2005 10.2005.77

31 maggio 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·778 parole·~4 min·3

Riassunto

persona ubriaca morsica l'avambraccio sinistro di un'altra persona e poi afferra e tira i capelli ad un'altra

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.77 DA 80/2005

Bellinzona 31 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, a Lugano il 9 luglio 2004, morso l’avambraccio sinistro di __________ provocandole la lesione di cui al certificato rilasciato il 6 settembre 2004 dal dr. med. __________, agli atti;

                                        2.  vie di fatto,

                                             per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, afferrato e tirato con forza i capelli (di) __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 123 cifra 1 e 126 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 66 e 68 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 80/2005 di data 17 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e alle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 31 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede innanzitutto la derubricazione del reato di lesioni semplici a vie di fatto. Egli evidenzia inoltre come la sua assistita fosse in uno stato di completa irresponsabilità o quantomeno di grave scemata responsabilità, in considerazione del forte grado di ubriachezza in cui quest’ultima si trovava. Ritiene infine che l’importo della multa proposta sia sproporzionata rispetto alle possibilità finanziarie dell’accusata. In conclusione chiede pertanto di prescindere da ogni pena per i fatti in questione;

sentito                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici, subordinatamente derubricazione in vie di fatto,

                                        1.2.  Vie di fatto,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 80/2005 del 17 gennaio 2005?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta? Può essere riconosciuta l’irresponsabilità totale di cui all’art. 10 CPS, o, in via subordinata, una grave scemata responsabilità di cui all’art. 11 CPS?

                                        3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 11, 66, 68 123 cifra 1 e 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        2.  vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                             per i fatti compiuti a Lugano il 9 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 80/2005 del 17 gennaio 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale

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