1. LESA 1 2. LESA 2 3. CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.71 DA 4230/2004
Bellinzona 16 febbraio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1, (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di 1. truffa consumata e mancata,
per avere, a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato, con astuzia, CIVI 1 inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio; in specie, per avere, sottoscritto, in data __________, con CIVI 1 un contratto di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telechiosco 156, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che il traffico telefonico sulla linea telechiosco a lei intestata sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente), al fine di incassare indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sul collegamento n. __________ un importo complessivo di Frs. 67'227,90, di cui Frs. 39'904,20 incassati sul conto corrente bancario n. __________ a lei intestato presso __________, destinando detto importo a scopi privati;
fatti avvenuti a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo __________;
reato previsto dall’art. 146 cifra 1 CP, in relazione con l'art. 22 CP;
2. vie di fatto,
per avere commesso vie di fatto nei confronti del minorenne LESA 1, spruzzandogli in viso uno spray al pepe, provocandogli un'irritazione chimica dell'occhio sinistro;
fatti avvenuti a __________, il __________;
reato previsto dall’art. 126 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre 2004 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 , dell'importo di fr. 39'904.20, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 febbraio 2005;
preso atto che con lettera 13 febbraio 2006 l’accusata ha ritirato l’opposizione limitatamente ai punti 1 e 3;
osservato che con scritto 14 febbraio 2006 il Procuratore pubblico non si è opposto a un eventuale rinvio al competente foro civile delle pretese di corrispondente natura, ritenuto che la Corte delle assise correzionali di Lugano nel procedimento contro i due coimputati conclusosi dopo l’emanazione del decreto di accusa in esame ha rinviato dette pretese al foro civile;
indetto il dibattimento 16 febbraio 2006, al quale sono presenti il difensore e il patrocinatore di parte civile, l'accusata regolarmente citata a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2005, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
viene data la parola al patrocinatore di parte civile, il quale conferma la pretesa di fr. 39'904.20;
viene data la parola al difensore, il quale chiede il rinvio delle pretese della parte civile al foro civile;
visti gli art. 41 e segg. CO; 265 e segg., 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 39'904.20;
2. Sugli oneri di questo giudizio.
rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
dà atto che i dispositivi per i quali è stata ritirata l’opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
…
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
sono definitivi e il periodo di prova di cui al punto 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 dicembre 2004.”
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria: