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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.01.2006 10.2005.611

10 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·463 parole·~2 min·3

Riassunto

Opposizione per fax

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.611 DA 4564/2005

Bellinzona 10 gennaio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

siccome

ritenuto colpevole di            vie di fatto, ingiuria, minaccia, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

fatti avvenuti                       il 22.07.2005 e nel periodo 2002 - 01.11.2005 a __________;

reato previsto                      dagli art. 126 cpv. 2 CP, 177, 180 CP; 19a LS;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 4564/2005 di data 28 novembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 19 dicembre 2005 dall'accusato e ribadita il 23 dicembre 2005;

considerato                        che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                        che il 19 dicembre 2005 l'accusato ha inoltrato via telefax un'opposizione al decreto d'accusa in esame;

                                       che per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato via telefax non adempie le condizioni della forma scritta, poiché questa richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002; AGVE 1993 131; EGVSZ 1990 109);

                                       che l'invio per telefax è un vizio volontario non sanabile (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b);

                                       che l'opposizione inoltrata il 19 dicembre 2005 è pertanto irricevibile;

                                       che il 23 dicembre 2005 (cfr. timbro sulla busta) l’accusato ha inviato l’originale dell’opposizione;

                                       che il decreto di accusa è stato inviato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 28 novembre 2005;

                                       che da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 7 dicembre 2005;

                                       che in concreto il termine per interporre opposizione ha cominciato a decorrere l’8 dicembre 2005 ed è scaduto il 22 dicembre 2005;

                                       che l’opposizione consegnata alla posta il 23 dicembre 2005 risulta dunque tardiva;

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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