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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.04.2006 10.2005.602

7 aprile 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,935 parole·~15 min·2

Riassunto

Marito che offende la moglie con l'epiteto "troia" e la colpisce con una manata sulla fronte.

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.602 DA 4738/2005

Bellinzona 7 aprile 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di        

                                 1.     vie di fatto, art. 126 CPS,

                                         per avere,

                                        il 29 maggio 2005,

                                        a __________,

                                        commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con una manata sulla fronte;

                                 2.     ingiuria, art. 177 CPS,

                                         per avere,

                                        il 29 maggio 2005,

                                        a __________

                                        offeso l’onore della moglie LESA 1 insultandola con l’epiteto “troia”;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 dicembre 2005 n. DA 4738/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustiza di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista                                 l'opposizione interposta in data 14 dicembre 2005 dal patrocinatore dell’accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 7 aprile 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, con lettera 27.3.2006, ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. Da parte sua, la querelante e parte lesa non ha fatto atto di presenza;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa in narrativa, proceduto, previa lettura dell’art. 118 cpv. 2 CPP,  all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula l’integrale proscioglimento del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo;

sentito                               da ultimo l'accusato, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);

posti                                 a giudizio, con il consenso del patrocinatore dell’accusato, i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole dei reati di:

                              1.1.     vie di fatto, art. 126 CPS,

                                        per avere,

                                        il 29 maggio 2005,

                                        a __________,

                                        commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con una manata sulla fronte?

                              1.2.     ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per avere,

                                        il 29 maggio 2005,

                                        a __________,

                                        offeso l’onore della moglie LESA 1 insultandola con l’epiteto “troia”?

2.In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?

3.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.Il giudizio sulle spese processuali.

Preso atto                         che, in data 10/11 aprile 2006, il Sostituto Procuratore pubblico ha formulato dichiarazione di ricorso contro la sentenza 7 aprile 2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;

Letti ed esaminati               gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.    ACCU 1 è nato il __________ a __________. Egli è cresciuto in __________, e qui ha frequentato le scuole elementari (fino all’età di dodici anni) e il liceo (fino all’età di 17/18 anni), dove ha conseguito il baccalaureato. In seguito, si è iscritto ad una scuola privata, per studiare elettromeccanica, prima di approdare, con la funzione di animatore, in un centro balneare gestito da un Club Méditeranné locale. In questo contesto avrebbe conosciuto la sua futura consorte, ossia la signora LESA 1: a detta dell’imputato, si sarebbe trattato di una “conoscenza classica”.

                                        In data 21 maggio __________, ACCU 1 convogliava a nozze con LESA 1; dalla loro unione è nata una bimba, __________, che ora ha sei anni. Giunto in Svizzera, l’accusato ha dapprima lavorato, per qualche mese, presso la ditta __________ di Bellinzona; poi, intercalato a un periodo di disoccupazione, egli è stato (ed è tuttora) attivo presso la birreria __________ quale operaio, quindi quale apprendista magazziniere (egli ha concluso con successo il tirocinio triennale) e infine quale operaio qualificato.

                                        I coniugi ACCU 1 vivono separati da oltre due anni e l’assetto famigliare è regolato da una decisione provvisionale pretorile: la figlia è affidata alla madre per le cure e l’educazione, mentre in favore dell’imputato risulta essere stato stabilito un diritto di visita. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, ACCU 1 è obbligato a corrispondere per il sostentamento della figlia una somma di fr. 1230.- mensili, e della moglie un importo fr. 250.- mensili; un contributo, quest’ultimo, che egli, da qualche tempo, ha cessato di versare a causa di difficoltà finanziarie. Riguardo all’esercizio del diritto di visita, va detto che attualmente, alla luce delle difficoltà sorte tra i coniugi in ordine alla sua organizzazione, gli incontri tra l’imputato e la figlia avvengono di domenica presso l’istituto __________ di __________.

                                        In relazione alla sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato ha affermato di percepire attualmente ca. fr. 3'700.-/3'800.- netti al mese, per un altro, non ha alluso ad alcun problema di salute.

                                        Il prevenuto è incensurato.

                                 2.    Con querela 31 maggio 2005 indirizzata al Ministero pubblico, la signora LESA 1 denunciava il marito per dei fatti avvenuti il 19 marzo, il 28 e il 29 maggio 2005 a __________. In data 23 giugno 2005, la medesima si recava presso gli uffici della polizia cantonale di Bellinzona per esplicitare i disagi e le violenze usate da suo marito contro di lei e di cui ella aveva ragguagliato le autorità inquirenti con la segnalazione 31 maggio 2005.

                                        Nel corso dell’istruttoria predibattimentale, l’imputato veniva sentito il 24 giugno e il 24 novembre 2005 dalla polizia cantonale, dopo che la pubblica sicurezza aveva interrogato __________, figlia della signora LESA 1, nata da una precedente unione.

                                         Con decreto 7 dicembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico riteneva colpevole di vie di fatto e di ingiuria il prevenuto e ne proponeva la condanna ad una multa di fr. 300.-

                                 3.     L’accusato interponeva opposizione il 14/15 dicembre susseguente e il dibattimento pubblico veniva indetto per il 7 aprile 2006. Allo stesso si presentavano l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Magistrato inquirente comunicava la propria assenza, confermando integralmente l’ipotesi accusatoria e la proposta di pena formulate con il decreto di accusa. La parte lesa LESA 1 non faceva per contro atto di comparsa. Dei dettagli emersi nel corso dell’istruzione predibattimentale e durante il pubblico dibattimento, sarà detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.

                                 4.     Le figure di reato da vagliare nel caso in esame sono quelle di vie di fatto (commesse con una manata sulla fronte) e di ingiuria (“troia”).

                              4.1.     Conformemente all’art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa.

                           4.1.1.     Dal profilo oggettivo, non vi sono sufficienti prove a comprova dell’evento e dell’azione imputati al prevenuto.

                                        Il gesto attribuito all’accusato (colpire con una manata la moglie) è indiziato unicamente dalla deposizione della querelante rilasciata il 23 giugno 2005 (che ribadisce il contenuto della sua querela 31 maggio 2005): “In continuazione suonava il campanello, sino a quando sono scesa all’entrata. Appena mi ha vista ha iniziato ad insultarmi dandomi della troia e dicendomi di crepare io la __________ e mio padre. Improvvisamente, mentre io mi trovavo dinanzi a lui, questi a mano aperta mi dava una manata alla fronte dicendomi che tanto non rimanevano segni di colluttazione e quindi finiva tutto li” (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, pp. 2-3). Il prevenuto ha contestato tale fatto sia durante il dibattimento, sia in sede di interrogatorio dinanzi all’agente di polizia (cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2: “Arrivato all’esterno della casa ho suonato il campanello ma nessuno mi apriva. Ho continuato a suonare per un bel po’ sino a quando ho chiamato la polizia. Questa è arrivata sul posto ed ha verificato che effettivamente non mi lasciavano la figlia”); dal canto suo, la teste __________ non ha riferito alcunché sui fatti del 29 maggio 2005 (cfr. verbale __________ 22.11.2005).

                                        Nella fattispecie, le sole rivelazioni (scritta e poi orale) della vittima, benché suggeriscano elementi tipici del reato di vie di fatto (manata al volto della vittima), non appaiono sufficienti per convalidare l’accusa del Sostituto Procuratore pubblico, giacché, da un lato, le parole della vittima non trovano riscontro in nessun altro dato oggettivo e concludente assunto agli atti (cfr. Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione, Bari 1989/2004, pp. 129-130: “l’ipotesi accusatoria dev’essere confermata da una pluralità di prove o dati probatori… necessità di acquisire non un dato probatorio, ma un sistema coerente di dati in forza del quale tutti i fatti noti ed altri fatti addizionali originariamente ignoti siano deducibili dall’ipotesi provata... occorre anche che essa [cioè l’ipotesi accusatoria] non sia contraddetta da nessuno dei dati virtualmente disponibili”). E poiché, dall’altro, si frappongono alla conferma dell’adempimento degli estremi oggettivi del reato di vie di fatto le contestazioni del prevenuto, l’assenza di un qualsipiaccia indizio a conferma dell’azione perpetrata dall’imputato (nessun’altra persona ha visto e riferito della manata dell’imputato alla moglie), e la mancanza di prove (ad es. certificato medico, fotografia o testimonianza oculare) a suffragio di eventuali conseguenze patite al volto dalla vittima a seguito della manata (escoriazioni? Ematomi? Graffi? Dolori?); conseguenze, quelle ipotizzabili ai danni della signora LESA 1, che in ultima analisi quest’ultima non ha neanche allegato o lamentato in modo puntuale in sede di interrogatorio di polizia, né ha potuto spiegare (siccome assente) al giudice durante il dibattimento.

                                        In considerazione di queste carenze espositive e probatorie, sfugge all’autorità giudiziaria la possibilità di valutare con piena cognizione di causa sia la credibilità della vittima con riferimento alla sua descrizione della condotta addossata al prevenuto, sia l’intensità del pregiudizio sofferto dalla vittima (non secondaria per stabilire in che misura l’asserita – se comprovata – “manata” configurasse vie di fatto oppure, nel caso specifico, apparisse ancora usualmente e socialmente tollerabile, cfr. DTF 117 IV 14, 16 consid. 2a/bb). In particolare, nell’evenienza di specie, appare arduo analizzare la credibilità della parte lesa, giacché agli atti sono raccolte solo le sue affermazioni rilasciate in data 23.6.2005 (oltre alla succinta descrizione della querela 31.5.2005) e non si può così procedere ad un confronto con altre deposizioni della querelante, per stabilire, ad es., la linearità, l’originalità, la ricchezza dei dettagli e eventuali contraddizioni o precisazioni delle sue dichiarazioni o altre specificità peculiari di un reato di vie di fatto. Le allegazioni della vittima non sembrano nemmeno rafforzate da altri elementi a carico dell’accusato, quali, a titolo esemplificativo, l’esistenza certa e dimostrata di precedenti querele o segnalazioni alla polizia nei confronti dell’imputato (che risulta incensurato, cfr. doc. 5), o l’interrogatorio di altri testi (del padre, presso la cui abitazione sarebbero avvenuti i fatti, di altri astanti, ovvero dell’/degli agente/i di polizia accorso/i sul posto dopo la chiamata del prevenuto, cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2; querela 31.5.2005, p. 2 in fine). D’altro canto, con riferimento alla condotta dell’accusato prima di questi fatti incriminati, è opportuno rilevare come la moglie avesse alluso, davanti all’agente di polizia, a toni oltraggiosi e a comportamenti violenti assunti del marito nei suoi riguardi (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 1). Tuttavia, tali cenni, che si iscrivono spesso nella vita coniugale di una coppia in fase di separazione (e in cui, a volte, si sviluppano tensioni che possono anche sfociare in dissapori, alterchi o maltrattamenti tra i coniugi), per assumere un pregnante significato probatorio, dovevano essere precisati nel dettaglio e sorretti da prove concludenti. In altre parole, le mere dichiarazioni di parte non sono ancora idonee a convincere questo giudice e non possono, da sole, corroborare fatti ignoti e da verificare (quali l’asserita manata e le relative conseguenze), specie se, nella fattispecie, il preteso colpo al capo non assume i crismi dell’unico atto logicamente conseguente e correlativo con le prove agli atti, ma può configurare solo uno degli scenari ipotizzabili in concreto e logicamente accettabili. Come risulta pure essere quello descritto dall’accusato, che fa sorgere legittimi e insopprimibili dubbi in questo giudice, non potendosi escludere, sulla base delle risultanze processuali, che i fatti sarebbero accaduti nella maniera sostenuta dal signor ACCU 1.

                                        Infine, la circostanza che le esposizioni dei fatti dell’imputato e della vittima siano in parte congruenti (si pensi al continuo scampanellio presso l’abitazione dei genitore della moglie da parte del prevenuto, e al rifiuto della figlia di andare con il papà – che però, secondo il prevenuto, sarebbe stata la madre a causare), come pure il suo comportamento irrispettoso nei confronti della madre (cfr. verbale __________ 22.11.2005, p. 1 e segg., dove l’interrogata allude ad altri episodi discutibili del 19 marzo 2005 e del 28 maggio 2005, che non costituiscono oggetto del presente procedimento, siccome il Magistrato inquirente non ha formulato per quei fatti alcun’accusa), non conferiscono ancora un’accresciuta credibilità alla deposizione della moglie: infatti, questi dati, da una parte, non permettono ancora di affidare maggiore efficacia e veridicità alla versione della moglie e, dall’altra, sono troppo generici (in che modo è stato irrispettoso? Quante volte?) e non collocabili con precisione nel tempo e nello spazio, per ricostruire e accertare un’indole tipicamente violenta, oltraggiosa e recidiva dell’imputato. Piuttosto, in simili evenienze, quest’ultimo va messo al beneficio del dubbio e i presupposti oggettivi dell’art. 126 cpv. 1 CP non possono essere considerati riuniti.

                           4.1.2.     Il reato di vie di fatto nella figura ancorata al primo capoverso dell’art. 126 CP costituisce una contravvenzione, pertanto un’analisi delle premesse soggettive (comunque non corroborate da prove certe) non appare necessaria, il tentativo non essendo giuridicamente ipotizzabile (cfr. art. 126 cpv. 1 combinato con l’art. 104 cpv. 1 CP).

                           4.1.3.     ACCU 1 va pertanto prosciolto in relazione all’ipotesi di reato di vie di fatto.

                              4.2.     Conformemente all’art. 177 cpv. 1 CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.

                           4.2.1.     Di per sé l’epiteto “troia” configura un’ingiuria (cfr. BSK StGB II-Riklin, ad art. 177 N 3). Per poter condannare una persona, occorre però accertare l’esternazione di una simile offesa e associare con certezza l’individuo che l’ha proferita con quello indicato nel decreto di accusa; un’operazione di sussunzione, questa, che può essere falsificata mediante prove antitetiche a quelle offerte dall’autorità inquirente e a carico del prevenuto.

                                        Nel caso che ci occupa, all’accusa della moglie, secondo cui il marito l’avrebbe tacciata di “troia” (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 3), fa eco la confutazione del marito, che ha negato in sostanza, e anche in aula, di essersi espresso in quei toni (cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2).

                                        In assenza di altri riscontri concludenti per tale imputazione – in particolare di una deposizione di un terzo o di una registrazione audio(visiva) –, l’elemento tipico dell’esternazione di un’offesa all’onore da parte dell’autore nei riguardi della moglie non può essere confermato. In altri termini, sulla base della sola allegazione della moglie, non è ancora possibile stabilire per certo che il prevenuto abbia disonorato la moglie tacciandola di “troia” e che per questo egli sia da ritenere autore colpevole di ingiuria (cfr. Rolf Grädel, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Obergerichts des Kantons Bern 2003, in: ZBJV 2004/6, p. 433 segg., 452, che riporta una cassazione di una decisione di condanna fondata unicamente su un rapporto di polizia). Nella sua querela la moglie ha indicato il nome di alcuni testimoni; tuttavia, avendo ella segnalato tre distinte costellazioni, non è possibile sapere quali testi potevano offrire puntuali indicazioni sui fatti del 29 maggio 2005. Anche per questo motivo, il giudice non era nelle condizioni per attivarsi d’ufficio e sentire un terzo al fine di ricercare più nel dettaglio la verità materiale; oltre a ciò, la deposizione della teste __________ non permetteva minimamente di far luce sulle circostanze di quel 29 maggio, per cui una sua riassunzione in sede dibattimentale, nemmeno pretesa dalla parte lesa, non entrava in linea di conto.

                           4.2.2.     Tali conclusioni portano anche ad escludere l’adempimento degli estremi soggettivi del reato in discussione: infatti, nel caso di specie, dato che non si può rimproverare all’imputato di aver concretamente offeso la vittima con l’epiteto: “troia” – e ciò in virtù del principio in dubio pro reo – non pare altresì possibile ascrivergli la volontà di denigrare la moglie, né la consapevolezza di formulare giudizi ingiuriosi nei di lei confronti.

                           4.2.3.     In estrema sintesi, l’imputato va prosciolto anche in ordine all’ipotizzato reato

                                        di ingiuria.

                                 5.     Le spese sono interamente a carico dello Stato.

P.Q.M.

visti                                   gli art. 126 e 177 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 9 segg. e 273 segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti no. 1.1. e 1.2., ritenuti superati tutti gli altri,

proscioglie                       ACCU 1 ,

                                        dai capi di imputazione di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, e di ingiuria, art. 177 CP,

                                        e pone a carico dello Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00 (duecento).

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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