CIVI 1
Incarto n. 10.2005.583 DA 4353/2005
Bellinzona 9 marzo 2007
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: lic. iur. DUF 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. ricettazione,
per avere, a __________ nel periodo dal 29.08./01.09.2003 al 05.05.2005, occultato, tenendoli depositati in un magazzino da lui affittato a disposizione di __________, gli attrezzi da meccanico per un valore complessivo di CHF 17'472.-, che sapeva ottenuti da __________ mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto da lui commesso a __________ il 29.08./01.09.2003 a danno del CIVI 1;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo giugno 2003 - 16.09.2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP e 19a LStup; richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. 4353/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente
foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.
100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 9 marzo 2007;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la teste __________, fidanzata dell’accusato;
sentito il procuratore pubblico;
sentito il difensore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di
1.1 ricettazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. L’eventuale pena deve esser sospesa condizionalmente ed in caso affermativo per quale periodo di prova?
4. La pretesa di parte civile va rinviata al competente foro civile?
5. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, e sì, a q uali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. è di professione autista magazziniere e da anni ha la passione per le auto e per la meccanica. È per questa ragione che, con l’amico __________, ha locato a partire dal mese di luglio del 2003 un magazzino ad __________: “da circa 2 anni ho in affitto …un capannone che uso per la riparazione della mia auto e per altri piccoli lavori sempre inerenti alla meccanica delle macchine, che è la mia passione”, ha detto in sede d’interrogatorio di Polizia il 5 maggio 2005. All'interno di questa struttura ACCU 1 conservava due veicoli “__________” ed esercitava il suo hobby: “quando abbiamo preso in affitto il deposito non avevamo attrezzi, gli stessi sono arrivati dopo” (verbale Polizia ACCU 1 5.5.2005, pag. ).
__________ è invece di professione meccanico: insieme all’ACCU 1 si dividevano le spese di gestione del magazzino. Il relativo contratto di locazione (agli atti) è stato sottoscritto dall’accusato e dal __________ il 27 giugno 2003: la locazione ha avuto inizio il 1 luglio successivo.
L’istruttoria ha dimostrato che ACCU 1 e __________ erano inizialmente amici e che in seguito i loro rapporti si sono deteriorati “per questioni di gelosia professionale e privata” (verb. Polizia __________, del 13 maggio 2005 p. 3).
2. Il 5 maggio 2005 __________ é stato arrestato, e ciò nell’ambito di un’ inchiesta per furto e danneggiamento, per avere, fra il 28 agosto 2003 e il 1 settembre 2003 sottratto da un’autofficina (__________) di __________ una moltitudine d’ attrezzatura da meccanico per un valore complessivo di fr. 17'472.--, refurtiva poi in gran parte recuperata. La denuncia è quella agli atti sub. doc. 11: alla stessa vi è allegata la (lunga) lista degli oggetti sottratti (doc. 12): non si tratta unicamente di utensili, ma anche di apparecchiature, fra cui talune di grossa dimensione. Gli oggetti in questione sono stati nascosti (e conservati) nel magazzino citato al punto precedente due mesi dopo l’inizio della locazione, così come ha detto lo stesso __________ alla Polizia il 6 maggio 2005: “una volta finito di caricare gli attrezzi ho raggiunto il mio box garage a __________, dove ho scaricato gli attrezzi precedentemente rubati”.
3. Il box garage preso in locazione dall’accusato e dal __________, non disponeva di pareti divisorie, motivo per il quale ACCU 1 si era accorto subito della presenza degli utensili professionali che il __________ aveva collocato nel magazzino “…quindi l’indomani __________ ha visto gli attrezzi e mi ha chiesto da dove provenivano. Io non ho risposto, lui non ha più fatto domande mettendosi a ridere e pertanto aveva capito che gli stessi provenivano dal __________” (verbale di Polizia 6 maggio 2005: doc. 3). Lo stesso accusato ha dichiarato che, “ad un certo punto”, il suo colocatario è arrivato “con parecchi attrezzi, tutti professionali…; da dove provenivano” l’ha capito “più tardi”, quando è “venuto a sapere che era stato fatto un furto presso il CIVI 1”. Successivamente questo glielo ha poi “confermato lo stesso __________”, che gli aveva confidato di avere “fatto il furto presso il suddetto garage”: “5 minuti di paura e la cosa è fatta” (verbale di Polizia 6 maggio 2005: doc. 3).
L’accusato non ha reagito a dette dichiarazioni, avvenute nell’autunno del 2003 (verbale d’interrogatorio di Polizia del 13 maggio 2005, doc. 20) condividendo per circa due anni con l’amico il magazzino e la refurtiva lì depositata. Sull’intensità di questo tollerare e sulla punibilità del suo agire verrà spiegato in seguito, sub 5 e 6.
4. Al dibattimento ACCU 1 ha dichiarato di essere al corrente della situazione professionale di __________; di lui conosceva anche la condizione economica; __________ non era di certo benestante e non poteva permettersi l’acquisto di tutta l’apparecchiatura depositata nel magazzino. Per cui, anche senza le informazioni dirette di cui sopra in merito alla provenienza delittuosa degli attrezzi, ACCU 1 sapeva che tutti gli oggetti che deteneva nel magazzino erano rubati. Numerosi erano infatti i segnali, chiari ed inequivocabili, che lasciavano intendere che vi fosse una situazione irregolare: basti citare la questione del compressore verde che, ancorché nuovo, __________ aveva verniciato di blu, così come se volesse impedire di scoprire da dove proveniva. “Non l’ho denunciato perché mi minacciava” ha detto __________ al dibattimento, circostanza questa che, come verrà evidenziato più avanti, è stata però ben lungi dall’essere dimostrata.
5. Secondo l’articolo 160 CP commette ricettazione “chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio”. Questo reato non richiede che l’ autore partecipi all’atto preliminare contro il patrimonio (B. Corboz, Les principales infractions, ed. 2002, p. 413). Basta, per essere puniti “con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”, che l’autore, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta cose provenienti da un’infrazione oppure s’intromette nel farle acquistare, ricevere o, per ciò che qui interessa, occultarle. La ratio legis è che, un agire in tal senso, favorisce il comportamento dell'autore del reato principale e impedisce alle forze dell'ordine di recuperare la refurtiva.
Si tratta di un comportamento che non deve però essere completamente passivo. Per la consumazione del reato è sufficiente che il ricettante, tramite il suo agire, renda più difficile, anche solo provvisoriamente, la scoperta della refurtiva da parte della Polizia (DTF 90 IV 17). Dal profilo soggettivo è sufficiente un dolo eventuale, riferito alla conoscenza della provenienza della merce occultata.
6. Come detto, nella fattispecie l'accusato, in diverse occasioni, ha potuto comprendere che quella mercanzia, __________, non l’avesse esattamente acquistata: la frase "cinque minuti di paura" rivolta all’accusato (che conosceva bene la situazione economica del suo colocatario) é sufficiente per dimostrare che i presupposti soggettivi della ricettazione sono perfettamente adempiuti.
Pure realizzati sono i presupposti oggettivi. È vero che non è stato ACCU 1 a trasportare la merce nel magazzino, tuttavia lo stesso si è immediatamente reso conto della situazione e della provenienza della mercanzia. Per molto tempo, quasi due anni, ACCU 1 ha premesso al colocatario di stoccare la merce nel magazzino in loro dotazione, approfittando altresì della stessa quando il __________ gli riparava l’autovettura: “per un anno abbiamo lavorato con questi attrezzi, fino a quando io e __________ abbiamo litigato” (verb. Polizia __________, del 13 maggio 2005 p. 3). Al dibattimento ACCU 1 ha parzialmente confermato questa dichiarazione, affermando che gli attrezzi del __________ sono stati utilizzati anche per riparare la propria autovettura.
Fatte queste premesse si può concludere che l’accusato non ha passivamente “tollerato” la presenza del materiale nel magazzino, ma ne ha in un certo senso anche beneficiato, ciò che realizza quell’ “Einverständnis” (comportamento attivo) che la dottrina ritiene sufficiente per la consumazione del reato di ricettazione (J. Rehberg, N. Schmid, Strafrecht III, 6a edizione, pag. 241).
La giurisprudenza ha già infatti avuto modo di rilevare che la messa a disposizione di un locale o di una cantina è sufficiente per realizzare i presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 160 CP (sentenza TF 6S.324 del 3 novembre 2003).
Si da atto che ad un certo punto l’accusato si è opposto alla presenza dello “scomodo” inquilino, rivolgendosi al proprietario dello stabile e tentando di disdire il contratto di locazione, ma lo ha fatto tardivamente, comunque dopo il suo interrogatorio in Polizia, ciò che non è evidentemente sufficiente per poterlo mandare esente da pena.
7. Per completezza, va comunque rilevato che la colpevolezza di ACCU 1 va esaminata anche senza prendere in considerazione quanto dichiarato dall’ex amico e colocatario __________, il quale, senza un apparente necessità difensiva in tal senso, ha detto che il suo colocatario avrebbe voluto partecipare al furto “…si parlava di andare a commettere quel furto” (verbale di Polizia del 17 agosto 2005) e che lo stesso era contento della presenza degli attrezzi in magazzino, in ragione della possibilità di utilizzarli “ACCU 1 era contento della presenza degli attrezzi poiché la nostra officina era praticamente vuota” (verbale di Polizia del 6 maggio 2005).
8. Stante quanto appena esposto, deve essere pronunciata una condanna dell’accusato. Va tuttavia ridotta la pena proposta dal PP nel decreto d'accusa ed anche quella proposta in sede di dibattimento in quanto lo stesso, dopo i fatti di causa, non ha più commesso reati penali. Ha dimostrato al contrario di avere mutato il proprio atteggiamento e di avere assunto quello di una persona seria e laboriosa, molto vicino alla sua fidanzata e alla sua famiglia. Attualmente lavora con profitto presso una ditta di trasporti e questo nonostante un problema fisico alla piede (v. certificato medico), circostanza questa che denota la serietà e l'affidabilità dell'accusato. L'attenuazione della pena va per finire giustificata anche dal lungo tempo trascorso fra i fatti di causa a oggi, tenuto conto però del reato (ammesso) contro la LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) e del fatto che, secondo le costanti analisi del sangue da parte del laboratorio Vioillier e richieste dall’accusato stesso, quest’ultimo non fa più uso di droghe. Le indennità pecuniarie sono state calcolate secondo il metodo Sollberger.
visti gli art. 160 CP, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente a tutti i quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4353/2005 del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 80.--(ottanta), per
un totale di fr. 960.-- (novecentosessanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 350.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- teste
fr. 540.-- totale