CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.576 DA 4202/2005
Bellinzona 16 marzo 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1, (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data 13 agosto 2005, a __________, presso i parcheggi della discoteca __________, strattonato CIVI 1 fuori dalla vettura e averlo colpito con calci e pugni, cagionandogli le lesioni di cui ai certificati medici agli atti di data 13.08.2005 nonché 17.08.2005;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4202/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 novembre 2005;
indetto il dibattimento 16 marzo 2006, al quale sono comparsi, l’accusato e il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore e il Sostituto Procuratore pubblico.
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma della pena proposta nel decreto d’accusa e postula il risarcimento del danno patito quantificato in fr. 4'806.80 (fr. 1'431.50 per partecipazione alle spese mediche, fr. 1'410.30 per spese di riparazione della vettura, fr. 1'965.-- per spese di patrocinio), come pure un’indennità per torto morale di fr. 600.--, per un totale di fr. 5'408.60, riservandosi di far valere la pretesa relativa al mancato guadagno, non sufficientemente liquida, direttamente al foro civile;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e, in via subordinata, che il reato di lesioni semplici venga derubricato in lesioni colpose, contestando in toto le pretese avanzate dalla parte civile;
sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici, subordinatamente di lesioni colpose, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa parziale della parte civile di complessivi fr. 5'406.80;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici per avere, in data 13 agosto 2005, a __________, presso i parcheggi della discoteca __________, strattonato CIVI 1 fuori dalla vettura e averlo colpito con calci e pugni, cagionandogli le lesioni di cui ai certificati medici agli atti di data 13.08.2005 nonché 17.08.2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
condanna ACCU 1 alla rifusione alla parte civile dell’importo complessivo di fr. 1'286.50, di cui fr. 686.50 a titolo di risarcimento per la partecipazione alle spese mediche e fr. 600.—per torto morale, rinviando la stessa al foro civile per ulteriori pretese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale