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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.11.2006 10.2005.555

17 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·540 parole·~3 min·1

Riassunto

Socio e gerente di una Sagl che non riversa all'Ufficio competente le imposte trattenute ai dipendenti non domiciliati.

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.555 DA 4140/2005

Bellinzona 17 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,   (difeso da: Avv. DI 1, __________)  

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

                                        per avere, ad Agno, durante l’anno 2002, in qualità di socio gerente della ditta __________ Sagl e in quanto tale tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sul salario dei dipendenti non domiciliati, omesso di riversare al competente ufficio le ritenute d’imposta per complessivi fr. 638.85, destinandole ad altri scopi;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall' art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4140/2005 di data 4 novembre 2005 del AINQ 1, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1.       Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2.       Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 638.85, a titolo di risarcimento.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sost. Procuratore Pubblico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste __________;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato, in quanto, benché fosse socio gerente della società, di fatto non si è mai occupato della gestione. Rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza applicabile in ambito AVS, per commettere un reato tributario non è sufficiente il mancato pagamento, ma occorre anche che vi sia l’intenzione di sottrarre e l’utilizzazione per altri scopi degli importi da parte dell’autore del reato, circostanze queste che non sarebbero in casu realizzate, proprio in virtù della posizione di ACCU 1 di gerente fittizio;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.Sulla pena e sulle spese?

3.Se la pena deve essere iscritta al casellario giudiziale?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   l’art. 270 LTributaria, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di appropriazione indebita.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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